comodato d'uso gratuito registrato anteriormente al pignoramento

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2020
ritaturano@hotmail.it pubblicato 24 giugno 2020

Salve,

sono custode  e delegato in una procedura esecutiva; nel primo accesso ho rilevato che uno degli immobili pignorati è occupato da terzi in forza di un contratto di comodato d'uso a tempo determinato registrato prima del pignoramento.

Pur sapendo che il contratto di comodato non è opponibile all'aggiudicatario, vorrei chiedere se gli occupanti possono continuare ad abitare l'immobile gratuitamente trattandosi di un comodato registrato ante pignoramento oppure posso chiedere un'indennità di occupazione?

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2020

Il contratto di comodato è inopponibile alla procedura esecutiva anche se ha data certa anteriore al pignoramento. Invero, premesso che la disciplina di cui all’art. 2923 c.c. in tema di locazione non è applicabile al comodato, va detto, a proposito del comodato che se il contratto è privo di determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il custode potrà chiedere la restituzione e la consegna dell'immobile in qualsiasi momento e dunque il comodatario sarà obbligato rilascio; Se poi vi è previsione di durata stabilita dalle parti o altrimenti ricavabile dall'uso cui l'immobile è stato destinato, il custode potrà chiederne la restituzione ai sensi dell’art. 1809, comma secondo, allegando l'urgente e imprevisto bisogno di vendere l’immobile e di consegnarlo libero (Cass. Sez. I, 17.10.1999, n. 11424; Cass., sez. I, 30.7.2009, n. 17735.; T. Torino Sez. III Ord., 07.05.2007; T. Taranto, 23.1.2015).

Questo, comunque, non impedisce che il custode possa valutare la situazione di fatto e chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a stipulare con gli occupanti un contratto di locazione, contratto che secondo quanto stabilito da cass. s.u.  20 gennaio 1994, n. 5459 (più tardi ripresa da Cass., sez. III, 28/09/2010, n. 20341).

Parimenti, può essere richiesta all’occupante una indennità di occupazione (che costituisce una sorta di risarcimento del danno); normalmente accade nella prassi che infatti l’occupante consegni una data somma periodica, a fronte della quale il custode non attua l’ordine di liberazione, ma si tratta di un escamotage che ha la sola funzione di evitare la stipula del contratto.

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