inexecutivis
pubblicato
28 giugno 2020
Il contratto di comodato è inopponibile alla procedura esecutiva anche se ha data certa anteriore al pignoramento. Invero, premesso che la disciplina di cui all’art. 2923 c.c. in tema di locazione non è applicabile al comodato, va detto, a proposito del comodato che se il contratto è privo di determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il custode potrà chiedere la restituzione e la consegna dell'immobile in qualsiasi momento e dunque il comodatario sarà obbligato rilascio; Se poi vi è previsione di durata stabilita dalle parti o altrimenti ricavabile dall'uso cui l'immobile è stato destinato, il custode potrà chiederne la restituzione ai sensi dell’art. 1809, comma secondo, allegando l'urgente e imprevisto bisogno di vendere l’immobile e di consegnarlo libero (Cass. Sez. I, 17.10.1999, n. 11424; Cass., sez. I, 30.7.2009, n. 17735.; T. Torino Sez. III Ord., 07.05.2007; T. Taranto, 23.1.2015).
Questo, comunque, non impedisce che il custode possa valutare la situazione di fatto e chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a stipulare con gli occupanti un contratto di locazione, contratto che secondo quanto stabilito da cass. s.u. 20 gennaio 1994, n. 5459 (più tardi ripresa da Cass., sez. III, 28/09/2010, n. 20341).
Parimenti, può essere richiesta all’occupante una indennità di occupazione (che costituisce una sorta di risarcimento del danno); normalmente accade nella prassi che infatti l’occupante consegni una data somma periodica, a fronte della quale il custode non attua l’ordine di liberazione, ma si tratta di un escamotage che ha la sola funzione di evitare la stipula del contratto.