comodato d'uso gratuito e indennità di occupazione

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  • Ultimo messaggio 31 marzo 2019
francescobarbetti23 pubblicato 27 marzo 2019

Vi espogo il problema.

Immobile posto all'asta per la metà della proprietà.

 

Nel suddetto immobile viene svolta attività alberghiera da parte di una sas la cui accomandataria é la madre dei due comprioprietari in bonis, anch'essi in società quali accomandanti.

Il debitore esecutato é  familiare dei predetti soggetti e anch'esso accomandante della sas.

 

L'attività alberghiera viene esercitata dalla sas sulla base di contratto di comodato gratuito verbale (di cui la procedura esecutiva ha dato atto della sussistenza tant'è che nei vari bandi delle aste deserte viene proprio precisato che l'immobile è occupato dalla sas con contratto di comodato verbale gratuito) stipulato anteriormente al pignoramento e con il quale i comproprietari (i due in bonis che hanno la proprietà di metà immobile e l'altro, l'esecutato, proprietario dell'altra metà assoggettata ad esecuzione) concedevano in comodato d'uso gratuito alla sas detto immobile per svolgere attività alberghiera.

 

Il bene é ancora all'asta  solo per la metà dopo varie aste andate deserte.

Premetto anche che non è mai stato notificato l'avviso ai due comproprietari in bonis e che gli stessi allo stesso tempo fanno parte della sas che gestisce l'attività alberghiera entrambi quali accomandanti.

 

In data di ieri l'IVG, quale custode, ha chiesto con diffida alla sas un'inennità di occupazione, a partire dal primo aprile 2019, pari ad € 3500,00 mensili (la metà della stima fatta fare da ctu nominato proprio perchè è all'asta solo mezza proprietà).

 

Ulteriore problema è dato dal fatto che la sas ha già precedentemente stipulato contratti per migliaia di euro per tutta la stagione aprile/ottobre 2019.

Questi i quesiti a cui non so rispondere:

E' legittima la richiesta del custode, considerato che comunque é all'asta solo metà immobile e che ino ad ora ha pacificamente concesso alla sas di svolgere tale attività?

Posso richiedere / mettere in compensazione le ingenti spese sostenute in questi anni dalla sas per mantenere l'immobile ed adeguarlo alla normativa albergiera?

Posso  procedere con opposizione agli atti esecutivi per contestare la stima fatta dal CTU sul quantum dell'indennità di occupazione?

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francescobarbetti23 pubblicato 27 marzo 2019

Aggiungo anche: potrebbe il giudice ordinare la liberazione dell'immobile, che é all'asta solo per la metà ma risulta indiviso se i due comproprietari in bonis vogliono continuare a concedere alla sas la possibilità di svolgere attività alberghiera?

inexecutivis pubblicato 31 marzo 2019

Dal tenore della domanda non abbiamo compreso se è in vendita l'intero o soltanto la quota indivisa dell'immobile.

Nel primo caso la richiesta del custode ci sembra assolutamente legittima, ove il custode sia stato investito della custodia dell'intero.

Se invece egli è stato nominato custode della sola quota pignorata (cosa che ci sembra più corretta anche se si tratta di tema dibattuto) l'indennità di occupazione potrà essere richiesta solo con riferimento alla quota pignorata.

Infine, a proposito della opponibilità del comodato, osserviamo che a nostro avviso esso non sarà opponibile all'aggiudicatario.

A nostro avviso il contratto di comodato non è opponibile all'aggiudicatario.

Trib. Torino Sez. III Ord., 07-05-2007, ha condivisibilmente affermato che “Il contratto di comodato stipulato dal precedente proprietario in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene; e ciò in quanto, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In ogni caso, un comodato non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di vendita forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare; ed invero, l'art. 2923, co. 1, c.c. consente l'opponibilità all'acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento".

Argomenti in questo senso si ricavano anche da Cass. 11424/1992.

Il medesimo concetto si ricava anche dalla lettura di Cass. sez. I, 30.7.2009, n. 17735, la quale ha confermato la sentenza della corte di appello di Napoli che aveva ritenuto inopponibile al fallimento il contratto di comodato stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ritenendo inapplicabile l’art. 2923 c.c., il quale regola esclusivamente le condizioni di opponibilità della locazione.

In particolare, la sentenza afferma che pur in presenza di una detenzione che abbia data certa, ove non si provi che quella detenzione ha titolo in un contratto di locazione, non può trovare applicazione l’art. 2923 c.c. (che introduce un elemento di certezza in ordine alla anteriorità, sulla linea di quanto prevede in via generale l'art. 2704 c.c.) essendo la detenzione compatibile anche con altri rapporti, compreso quello di comodato.

Questa soluzione è del resto coerente con l’unanime convincimento dottrinario, secondo cui al comodato, stante la sua gratuità e precarietà, non è applicabile la disciplina dell’art. 2923.

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