Come revocare aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 02 novembre 2020
Camaleonte pubblicato 27 ottobre 2020

Sono intervenuto come creditore in una procedura esecutiva immobiliare, dove oltre al soggetto che ha avviato la procedura è intervenuta anche l'agenzia delle entrate. Da pochi mesi l'immobile è stato aggiudicato da una società ed è stato fatto anche il decreto di trasferimento. Dal ricavato della vendita, io non ho ricevuto nulla per il mio credito. Faccio presente che ho effettuato una visura sulla citata società ed ho notato che uno dei soci della società aggiudicatrice è un intimo amico del debitore. Inoltre, tuttora, il debitore continua ad utilizzare il deposito ( che gli era stato pignorato e che ora é diventato di proprietà della citata società) comportandosi ancora come proprietario. Questo comportamento fa presumere che il debitore abbia chiesto al suo amico di registrare questa nuova società ( nata poco prima della partecipazione all'asta) e poi il debitore ha fornito i soldi al suo amico per aggiudicarsi l' asta. Quindi cortesemente volevo sapere se io posso fare qualcosa per poter far emergere questa situazione e far revocare l'aggiudicazione ed il relativo decreto di trasferimento?

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inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2020

Nel rispondere alla domanda dobbiamo premettere che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 16-11-2011, n. 24001).

Orbene, se risultasse che il debitore ha acquistato, per sé o per persona da nominare, in violazione del divieto di acquisto di cui all’art. 576 c.p.c., riteniamo che ricorrano gli estremi per chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca del decreto di trasferimento a meno che non ne sia già intervenuta la registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Non è inoltre da escludere, a nostro avviso, che i fatti descritti nella domanda integrano il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Camaleonte pubblicato 29 ottobre 2020

Grazie per la risposta ma purtroppo già è stata fatta la voltura a favore della società.

Quindi cortesemente volevo sapere se :

1)Nell'ambito della procedura esecutiva,essendo io intervenuto come creditore, posso fare ancora qualcosa per poter far emergere questa situazione e far revocare l'aggiudicazione ed il relativo decreto di trasferimento?

2)Posso interessare, con un esposto, l'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per verificare la provenienza dei soldi con cui la citata società si è aggiudicata l'asta, siccome parliamo di circa 40.000 euro, tramite le indagini si potrà vedere da chi ha ricevuto questi soldi la società aggiudicatrice prima di partecipare all'asta?

3)Cosa succede se dalle indagini emerge che i soldi sono stati forniti alla citata società dal debitore o da un familiare del debitore?

inexecutivis pubblicato 01 novembre 2020

Se le formalità che interessano il decreto di trasferimento sono già state eseguite, riteniamo che non vi sia spazio per incidere nella procedura esecutiva medesima, poichè gli effetti del trasferimento si sono ormai cristallizzati. Si potrà agire solo in sede penale, costituendosi parte civile nel relativo giudizio, chiedendo il risarcimento di eventuali danni subiti.

Camaleonte pubblicato 01 novembre 2020

Ok. Grazie

inexecutivis pubblicato 02 novembre 2020

grazie a lei!

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