inexecutivis
pubblicato
11 dicembre 2018
La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 559 c.p.c., ai sensi del quale con il pignoramento il debitore è costituito ex lege “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”.
La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.
Da questa previsione si ricava il dato per cui ogni procedura ha sempre un custode, che sarà il debitore esecutato (custode ex lege) a meno che non intervenga un diverso provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Orbene, se si collega questa norma alla previsione per cui, ai sensi del quarto comma dell’art. 560, comma quarto, c.p.c. l’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del Giudice dell’esecuzione, è evidente che se non è stato nominato un custode diverso dal debitore, non v’è neppure ragione di provvedere all’adozione dell’ordine di liberazione.
A questo punto, gli scenari possibili sono due: si chiede al Giudice dell’esecuzione di procedere alla nomina del custode e all’adozione dell’ordine di liberazione (ma non è detto che l’istanza venga accolta, poiché intervenuta l’aggiudicazione la procedura ha sostanzialmente raggiunto il suo scopo), oppure al fine di ottenere la consegna dell’immobile si procede autonomamente ad una ordinaria esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., in forza del decreto di trasferimento, che in base all’ultimo comma dell’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
È chiaro che in tale ultimo caso l’aggiudicatario dovrà sostenere le relative spese, rivolgendosi ad un legale.