inexecutivis
pubblicato
15 ottobre 2018
La risposta alla sua domanda impone il richiamo ad alcuni dati normativi.
Ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.
L'ordine di liberazione, prosegue il quarto comma, è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, a meno che questi non lo esenti.
Dalle norme appena richiamate si ricava che una prima possibilità è quella di depositare presso la cancelleria del giudice delle'secuzione una istanza con chi si chiede che il giudice adotti un provvedimento con cui si nomini un custode e si ordini la liberazione dell'immobile. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura. Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di adozione dell’ordine di liberazione, e che i tempi dipendono dalla solerzia del custode.
Altra possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.