Come entrare in possesso del proprio immobile

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  • Ultimo messaggio 25 ottobre 2018
macri pubblicato 13 ottobre 2018

Buongiorno nell'ottobre 2017 mi sono aggiudcata un'appartamento all'asta senza custode ad agosto è stato fatto il decreto di trasferimento e considerato che il proprietario risultava essere una cooperativa fallita abbiamo fatto notificare al curatore fallimentare l'avvenuto paesaggio.

La casa risulta abitata dai primi soci, ma questi ultimi non risultano in alcun modo proprietari dell'immobile

Come si dovrà evolvere la situazione? Cosa devo fare per entrarne in possesso?

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inexecutivis pubblicato 15 ottobre 2018

La risposta alla sua domanda impone il richiamo ad alcuni dati normativi.

Ai sensi dell’art. 560, comma terzo,  c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.

L'ordine di liberazione, prosegue il quarto comma, è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario, a meno che questi non lo esenti.

Dalle norme appena richiamate si ricava che una prima possibilità è quella di depositare presso la cancelleria del giudice delle'secuzione una istanza con chi si chiede che il giudice adotti un provvedimento con cui si nomini un custode e si ordini la liberazione dell'immobile. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura. Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di adozione dell’ordine di liberazione, e che i tempi dipendono dalla solerzia del custode.

Altra possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.

macri pubblicato 15 ottobre 2018

Grazie tante

macri pubblicato 16 ottobre 2018

Volevo chiederle nell'ipotesi che si scelga la seconda soluzione ossia quella di agire con un'esecuzione per il rilascio quanto tempo deve passare dal momento che viene messo a conoscenza il curatore fallimentare?

Colui che occupa l'immobile verrà messo a conoscenza dal curatore?

Consideri sempre che non c'è custode.

La ringrazio anticipatamente

inexecutivis pubblicato 19 ottobre 2018

Non siamo sicuri di aver compreso bene cosa intende quando chiede quanto tempo debba passare.

Tuttavia crediamo di poter dissipare i suoi dubbi affermando che l'esecuzione per rilascio ai sensi dell'art. 605 e ss cpc può essere intrapresa in qualunque momento (e quindi sin da subito) dal nuovo proprietario, e quindi anche immediatamente dopo l'emissione del decreto di trasferimento.

macri pubblicato 21 ottobre 2018

Grazie

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2018

grazie a lei

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