Come distribuire le spese comuni a più lotti

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  • Ultimo messaggio 17 febbraio 2020
infiniti pubblicato 13 febbraio 2020

Ho dubbi su come predisporre un piano di riparto parziale. Sono stati venduti due lotti. C'è un creditore fondiario che ha ipoteca soltanto sul lotto 1, ed è intervenuto. Il procedente ha un credito chirografario. Alcune spese come i compensi delegati, quelle del creditore procedente, quelle dell'esperto stimatore sono complessivi e cioè non sono imputabili separatamente ai due lotti. A complicare c'è un terzo lotto ancora da vendere e alcune spese sono comuni anche a questo. Il problema è che la distribuzione di queste spese indice sulla somma assegnata al creditore ipotecario che può essere soddisfatto interamente o parzialmente. Inoltre, l'ordine con cui vengono venduti i lotti possono influire sulle somme complessivamente assegnate ai creditori ? Come posso fare un riparto parziale se un lotto è ancora da vendere ? (ma il giudice vuole.riparti parziali).

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2020

Suggeriamo di provvedere al riparto parziale senza tener conto delle spese, se non di quelle riferibili esclusivamente ai due lotti già venduti.

Una delle novità introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 Giugno 2016 n. 119 riguarda la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza degli artt. 110 e 113 l.fall., (oggi artt. 220 e 227 del codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza) anche nell’esecuzione individuale oggi è dunque prevista la possibilità di eseguire ripartizioni parziali dell’attivo realizzato.

La modifica consente di smobilitare risorse finanziarie affluite alla procedura permettendone la distribuzione tra i creditori quando, ad esempio, si è proceduto alla vendita di alcuni lotti ed è ancora in corso la liquidazione di altri. Il tutto a sicuro vantaggio soprattutto dei creditori che abbiano anticipato i costi di spese prededucibili. Lascia qualche dubbio il fatto che si sia inteso intervenire in questa direzione nelle sole esecuzioni immobiliari, e non già in via generale modificando l’art. 510 c.p.c. sì da rendere praticabile la strada dei riparti parziali anche nelle esecuzioni mobiliari, sebbene qui il problema sia meno avvertito in ragione della modestia dei volumi che spesso vengono in gioco (comunque, anche per queste ultime, non sembra vi siano impedimenti ad applicare l’istituto in via analogica, anche perché il legislatore si era già mosso in questa direzione con il d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2015, n. 132, intervenendo sull’art. 495 c.p.c., consentendo in via generale riparti parziali semestrali in sede di conversione del pignoramento).

La norma, nel testo vigente all’esito della manipolazione appena richiamata, oggi dispone che “Se non si può provvedere a norma dell’art. 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire”.

La soluzione corretta, pertanto, ci sembra quella di computare esclusivamente il credito (se de caso accantonando una somma maggiore del 10% prevista dall’art. 596).

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