Collocazione spese legali del creditore ipotecario di I e II grado

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  • Ultimo messaggio 31 agosto 2019
francescacamponetti pubblicato 29 agosto 2019

Buonasera a tutti,

in qualità di professionista delegata al piano di riparto mi trovo ad affrontare la questione della collocazione delle spese legali relative solamente all’atto di intervento nell’esecuzione immobiliare di due creditori ipotecari, di I e II grado, liquidate dal G. E. Nel redigere il progetto mi sono sorte dei dubbi che vi sottopongo ricorrendo alla vs. esperienza per un consiglio.

Vengo ad affrontare la questione in dettaglio.

Entrambi i creditori sono interventi in esecuzione in seguito al ricevimento della notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c.

Il creditore ipotecario di I grado vanta un credito relativo alla concessione di un mutuo il cui rimborso è stato garantito, appunto da iscrizione di ipoteca volontaria. Nel “quadro D” della nota di iscrizione rilevo che “(   ) la ipoteca viene concessa per la complessiva somma di Euro 90.000,00, la quale comprende il capitale finanziato in Euro 60.000,00 ed Euro 30.000,00 per l’ammontare delle mensilità che rimanessero insolute, tre annate di interessi anche moratori (…..), comprende ancora le spese, anche giudiziali, i premi di assicurazione, le tasse, le imposte e qualunque altra somma  che potesse rappresentare un credito della cassa in dipendenza del presente contratto o in dipendenza di legge (….)”. Ciò posto, le spese legali liquidate dal G. E. e relative esclusivamente all’intervento in esecuzione, vanno poste altresì in I grado ipotecario e corrisposte all’istituto di credito unitamente alla sorte? Oppure tali spese vanno poste in chirografo? Il ricavato della vendita coattiva, al netto delle cd. “prededuzioni”, soddisfa integralmente il predetto creditore ipotecario.

Per quanto attiene al creditore ipotecario di II grado, mi trovo di fronte una ipoteca legale e dal “quadro D” della nota di iscrizione non rilevo alcuna informazione, e nel quadro relativo ai dati dell’ipoteca, rilevo che la stessa è stata iscritta per il doppio del valore della sorte dovuta senza alcuna altra specificazione. Tale credito verrà solo parzialmente soddisfatto.

Anche in questo caso le spese legali sono relative esclusivamente alla fase dell’intervento ma il difensore si è dichiarato antistatario (il G. E. ha liquidato in conformità alla richiesta). Il dubbio che mi pongo è duplice: a) le spese legali vanno poste in II grado ipotecario o in chirografo? b) l’avvocato antistatario, nel caso in cui le spese liquidate siano da porre in II grado come l’ipoteca, dovrà essere soddisfatto prima del proprio cliente?

Purtroppo, è la prima volta che nel redigere il piano di riparto mi trovo ad affrontare questioni di questo tipo e vi sarei grata se poteste darmi un consiglio e un aiuto per la corretta redazione del progetto.

In attesa, ringrazio anticipatamente.

Avv. Francesca Camponetti

inexecutivis pubblicato 31 agosto 2019

La risposta all’interrogativo posto si rinviene nell’art. 2855 c.c., il quale afferma che l’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative.

Com’è stato osservato in dottrina, l’estensione dell’ipoteca alle spese comporta che l’ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell’atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.

Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:

- il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell’iscrizione;

- le spese per l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);

- le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;

- le spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione (comprese le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).

Non sono comprese:

- le spese relative alla formazione dell’atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione

- le spese per l’emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;

- le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca legale (es. compravendita).

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