La domanda, pur semplice, richiede una risposta articolata.
Essa è figlia della disciplina delle conseguenze del mancato versamento del saldo prezzo.
Il problema si pone in termini peculiari in sede di vendita senza incanto, in quanto l’art. 574 ultimo comma contiene un generico rinvio all’art. 587, ai sensi del quale nel caso in cui il prezzo non è depositato nel termine previsto, si verifica la decadenza dell’aggiudicatario, con perdita della cauzione e celebrazione di un nuovo incanto. Ci si chiede allora se alla decadenza dell’aggiudicatario debba seguire la vendita con incanto, come disposto dall’art. 587 c.p.c. cui rinvia l’art. 574 c.p.c. o se il rinvio debba intendersi limitato agli effetti del mancato versamento del prezzo (decadenza dell’aggiudicazione e perdita della cauzione), e non anche alle modalità di celebrazione della nuova vendita. La soluzione preferibile sembra essere la seconda – e quindi la vendita dovrà nuovamente celebrarsi con il sistema senza incanto - sulla base della considerazione per cui l’art. 587 prevede un nuovo incanto per la semplice ragione che la norma si colloca nel paragrafo relativo alla vendita con incanto. A questo va poi aggiunto che comunque la riforma del 2005 è fortemente ispirata dalla esigenza di incentivare il sistema di vendita senza incanto.
Dunque, riepilogando, ove l’aggiudicatario non adempia all’obbligazione del pagamento del prezzo si produrranno le seguenti conseguenze: l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto; il professionista delegato incamererà la cauzione versata; dovrà essere celebrata una nuova vendita che si svolgerà con il sistema senza incanto, se l’aggiudicazione era avvenuta in sede di vendita senza incanto, oppure con il sistema dell’incanto in caso di decadenza dell’aggiudicatario divenuto tale in sede di incanto.
Infine deve essere considerata la previsione di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., secondo la quale l’aggiudicatario inadempiente è condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. In questi casi, ai fini dell’adozione del provvedimento di condanna, il professionista delegato comunicherà al Giudice dell’esecuzione i dati necessari a determinare l’esatto importo da indicare in decreto. È bene osservare che a seguito della condanna l’inadempiente non deve essere chiamato a versare alla procedura la somma, in quanto il decreto costituisce titolo esecutivo che può essere azionato – evidentemente in una diversa e nuova procedura -, dai creditori che siano rimasti in tutto o in parte insoddisfatti.
È lecito domandarsi se, dichiarato decaduto l’aggiudicatario inadempiente, sia praticabile la strada di aggiudicare il bene al secondo miglior offerente.
Per rispondere alla domanda occorre muovere dalla lettura del combinato disposto degli artt. 581, comma quarto, e 587 c.p.c.. La prima norma dispone che ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un’altra, anche se poi questa è dichiarata nulla; la seconda prevede che qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito, il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto.
È chiaro allora che l’offerta al secondo miglior offerente non sarebbe possibile sia perché l’art. 587 prevede espressamente la celebrazione di un nuovo tentativo di vendita quale conseguenza della decadenza dell’aggiudicatario, sia perché l’offerta superata non vincola più l’offerente, il quale è perciò legittimato a ritenere di non essere più tenuto al versamento del saldo, nemmeno subordinatamente al fatto, del tutto futuro, eventuale e subordinato alla mera determinazione volitiva dell’aggiudicatario, del mancato versamento del saldo prezzo.
In questi termini si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2003 n. 5506, nonché Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013 n. 790. La prima sentenza ha accolto il ricorso del debitore, il quale si doleva del fatto che il Giudice dell’esecuzione avesse aggiudicato al secondo miglior offerente invece di procedere ad un nuovo esperimento di vendita; la seconda ha rigettato il ricorso del secondo aggiudicatario che chiedeva l’aggiudicazione del bene in proprio favore, quale conseguenza della decadenza del primo.
Detto questo, riteniamo che i tempi siano maturi per rivedere questi approdi, o almeno per auspicare una modifica normativa che consenta al Giudice di aggiudicare al secondo miglior offerente, se questi vi consente, a meno che non ritenga preferibile disporre una nuova vendita, in considerazione della sempre maggiore importanza che i tempi di recupero del credito assumono nel contesto macroeconomico e della sempre maggiore attenzione che viene prestata al principio costituzionale della ragionevole durata dal processo.
Infatti, poiché la gara e l’aggiudicazione risultano all’esito di un procedimento in cui il bene è già stato offerto al mercato, v’è da chiedersi quale sia il differenziale aggiuntivo di vantaggio (rispetto ad una aggiudicazione al secondo miglior offerente) che un nuovo tentativo di vendita può recare (tenuto conto dei tempi e dei costi che esso comporta), e considerato il fatto che comunque l’aggiudicatario inadempiente è condannato, a mente dell’art. 177 disp. att. c.p.c. al pagamento di una somma pari alla differenza tra il vecchio ed il nuovo prezzo di aggiudicazione (condanna che si avrebbe sempre, nel caso in cui si procedesse all’aggiudicazione e non ad una nuova vendita).
Peraltro, si tratterebbe di una soluzione che scoraggerebbe comportamenti, non rari, di offerenti che partecipano alla vendita per fini dilatori, con il preordinato intento di non versare il saldo prezzo.
Certamente, affinché il sistema della vendita possa uscirne realmente migliorato, sarà necessario che il procedimento di interpello del secondo offerente, e dei creditori, si celebri in tempi brevi, per cui è ipotizzabile, sotto questo profilo, che il Giudice dell’esecuzione nel pronunciare la decadenza dell’aggiudicatario assegni al secondo miglior offerente ed ai creditori titolati un termine (ad esempio di giorni 30) per far pervenire in cancelleria, rispettivamente, la dichiarazione di disponibilità ad acquistare comunque (il primo) o eventuali osservazioni (i secondi), decorsi i quali pronuncerà l’aggiudicazione o disporrà una nuova vendita.