inexecutivis
pubblicato
03 agosto 2018
La domanda è davvero troppo generica per consentirci una risposta compiuta.
In linea generale diciamo che i trasferimenti immobiliari che si verificano in sede giudiziaria sono trattati, sotto il profilo fiscale, allo stesso modo dei passaggi di proprietà che si verificano nelle vendite ordinarie, per cui scontano le medesime imposte. Anche le agevolazioni fiscali non soggiacciono ad un regime differenziato, per cui, ad esempio, i benefici legati all'acquisto della prima casa sono i medsimi sia in sede esecutiva che negoziale.
L'unica differenza potrebbe essere legata alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli (pignoramento ed ipoteche).
È noto, infatti, che il decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 586 c.p.c. contiene l'ordine di provvedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ordine che viene eseguito dal Conservatore dei registri immobiliari su istanza del professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c..
Le relative spese sono normalmente a carico della procedura, ma tuttavia il Giudice potrebbe aver previsto nell'ordinanza di vendita pronunziata ex art. 569 c.p.c. che esse gravino sull'aggiudicatario.
Il consiglio è pertanto quello di leggere l'ordinanza di vendita per vedere se sul punto sono state fornite specifiche indicazioni, in difetto delle quali tali spese gravano sulla procedura.