inexecutivis
pubblicato
04 settembre 2022
Tutti i provvedimenti che dispongono la sospensione (come tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione) sono impugnabili con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 cpc.
Quanto ai presupposti per la sospensione, essi potrebbero essere molteplici, ed in linea generale sono ascrivibili a tre grandi macro categorie:
1 sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione in accoglimento di una opposizione (promossa ex art. 615 o 617 cpc);
2. sospensione così detta "esterna" pronunciata a norma dell'art. 623;
3. sospensione concordata pronunciata su richiesta delle parti a norma dell'art. 624 bis cpc.
I primi due tipi di sospensione possono sopraggiungere in qualunque momento.