Chiavi dell'immobile non consegnate

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  • Ultimo messaggio 20 gennaio 2021
paguro21 pubblicato 18 gennaio 2021

Buonasera a tutti, a Novembre 2019 mi sono aggiudicato un immobile all'asta, a febbraio 2020 ho ottenuto il mutuo e il 5 Marzo mi è stato consegnato l'atto di trasferimento. L'immobile risultava occupato. A Dicembre 2020 mi sono arrivate delle notifiche dall'amministratore di condominio, intimandomi a pagare tutti gli arretrati e da li , ho scoperto che gli ex proprietari erano andati via ad Ottobre 2020 senza avvisare il tribunale, ne il custode e tutt'ora hanno mantenuto la vecchia residenza anche se ora vivono in un altro comune. Il 7 dicembre la polizia municipale è andata a verificare l'immobile e risulta che loro non vivono più li, dopo qualche giorno anche il custode e il mio avvocato che l'immobile risulta libero e che tutte le utenze risultano staccate. Lavori il condominio si possono vedere che hanno lasciato qualche busta di immondizia nel giardino in più hanno lasciato la cucina. Il 12 di gennaio doveva presentarsi l'ufficiale giudiziario per verificare l'immobile vuoto ma con le nuove riforme non si è più mosso. Il custode insieme al mio avvocato hanno presentato degli atti in tribunale per farmi consegnare la casa,visto che gli ex proprietari si rifiutano di consegnarli le chiavi. Il giudice non firma anche se ho l'atto di trasferimento ed io sono costretto a pagare l'affitto in più ho dovuto pagare l'IMU ,ad Aprile torno a pagare il mutuo ed anche le spese di condominio aumentano. Mi è stato detto che non posso permettermi di entrare dentro l'immobile anche se è di mia proprietà altrimenti rischio di prenderci una denuncia penale. Non so più cosa fare Sono disperato.

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paguro21 pubblicato 18 gennaio 2021

ps:scusate gli errori di ortografia

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2021

La soluzione più celere e quella di essere nominato custode del bene.

Chieda al Giudice dell’esecuzione di essere nominato custode, rappresentando anche di aver già versato il saldo prezzo e di aver ottenuto il decreto di trasferimento.

Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

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