Chiarimento su voce relativa al comoenso delegato

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  • Ultimo messaggio 03 febbraio 2022
ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

Spett.le Inexecutivis

Premesso che in altri post di altri utenti siete stati esaustivi e chiari e dettagliati nelle risposte in merito all'argomento compenso al delegato,purtuttavia mi rimane un piccolo dubbio.

Desideravo semplicemente capire definitivamente se,ipotizzando un'aggiudicazione al di sotto dei 100.000 nonchè le relative ipotesi in merito ad altri casi  che possono far variare il compenso, se le 500 euro oltre il 10% forfettario e dunque 550 oltre accessori di legge,siano omnicomprensive delle spese affrontate per trascrizione registarzione e voltura del decreto di traseferimento o se queste ultime,debbano essere pagate oltre e separatamente alle 550.

Il dubbio mi viene leggendo il Dm laddove indichi che sono a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene nonchè quelle per trascrizione etc

Per spese di trasferimento si intendono le spese di registrazione trascrizione e voltura o altre attività più generiche o tutte e due?

Sulla scota del fatto che per le attività svolte dal delegato il resto sia saldato dal creditore mi fa pensare che a carico dell'aggiudicatario e quindi da inserire nel compenso al delegato siano ricomprese anche le suddette spese se non addirittura esclusivamente,anche perchè dal 591 bis si ricava che queste attività(seppur non esclusivamente)devono essere espletate(salvo non vega espressamente esonerato dall'aggiudicatario)dal delegato

Un ultimo dubbio,qualora delegato e custode siano la medesima persona,per l'attività di custodia l'aggiudicatario deve qualcosa ' e se si,in che misura ?

grazie anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Rispondiamo agli interrogativi precisando che le spese di trasferimento sono solo quelle di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento.

Quanto al compenso spettante al custode, osserviamo che lo stesso va posto a carico della procedura e non può gravare in capo all’aggiudicatario. Invero, ai sensi dell’art. 65 c.p.c. la conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati (o sequestrati) sono affidate ad un custode, ove la legge non disponga altrimenti. L’art. 2770 c.p.c. dispone poi che le spese di conservazione delle cose pignorate sono prededucibili.

ardigan pubblicato 31 gennaio 2022

grazie mille dubbio risolto!!

inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2022

grazie a lei!

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