Chiarimenti sull'art. I comma 378 della legge 30 dicembre 2020 n. 178”.

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2022
kambal pubblicato 18 aprile 2022

Il provvedimento di nomina custode prevede che: “laddove la procedura espropriativa sia iniziata dall'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il custode verifichi altresì se sussistano le condizioni prescritte dall'art. I comma 378 della legge 30 dicembre 2020 n. 178”.

 Il comma 378 prevede che:” il giudice verifica d'ufficio la  rispondenza  del  contratto  di  mutuo stipulato

- ai criteri di cui all'articolo  44  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, e

- l'inserimento dell'ente creditore  nell'elenco  delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei trasporti”.

Quesiti:

1)      Quali sono questi criteri? (Ho letto l’art. 44, ma per me non è chiaro);

2)      cosa deve fare materialmente il custode per vedere se l’ente creditore è inserito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei trasporti.

 

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

È noto che la legge di bilancio per il 2021, (legge 178/2020) ha previsto, all’art. 1 commi 376- 379 alcune disposizioni che disciplinano le procedure esecutive e concorsuali che abbiano ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata.

In particolare, il comma 376 stabilisce che Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.

Il comma 377 aggiunge che Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

Dispone poi il comma 378 che “Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata”.

Ciò detto, osserviamo ce ad oggi la verifica di cui al comma 378 non può essere compiuta poichè ad oggi il citato elenco non esiste.

Suggeriamo dunque di relazionare al giudice in questi termini.

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