Chiarimenti assegnazione (lato creditore)

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  • Ultimo messaggio 19 ottobre 2018
alessioto pubblicato 16 ottobre 2018

Buongiorno, vi pongo i seguenti quesiti lato creditore fondiario con ipoteca di 1^ grado che richiede assegnazione al prezzo base d’asta:

- La richiesta di assegnazione deve essere fatta entro 10 giorni antecedenti l’asta, considerato che l’importo del credito (in privilegio ex art 2770 e in privilegio ipotecario) è maggiore del prezzo base d’asta, il giudice, in assenza di altre offerte al prezzo base d’asta, deve autorizzare obbligatoriamente l’assegnazione? Qualcuno si può opporre?

- DI norma quanto tempo intercorre dalla fine dell’asta (sia nel caso di aggiudicazione che tramite richiesta di assegnazione) al decreto di trasferimento?

- Il creditore oltre alle imposte classiche del decreto di trasferimento, quando richiede l’assegnazione deve pagare anche le spese della procedura non ancora pagate dal creditore procedente, ad esempio delegato?

 

Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata

inexecutivis pubblicato 19 ottobre 2018

In favore del creditore, viceversa, trova applicazione l'istituto dell'assegnazione disciplinato dagli artt. 505, 506, 588 e 589 c.p.c.

L’art. 588 c.p.c. dispone in particolare che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo. (I riferimenti alla vendita con incanto, contenuti nella originaria formulazione dell'art. 588 cpc, sono stati eliminati dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, sicché l'istanza di assegnazione è oggi ammissibile -ma questa era l'opinione prevalente anche all'indomani del d.l. 132/2014- anche in relazione alla vendita senza incanto).

Stabilisce poi l'art. 589 che l'istanza di assegnazione può essere formulata per un importo non inferiore alla somma prevista dall'art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (il riferimento all'originario valore di perizia è stato soppresso dal citato d.l. n. 83/2015).

Quello del creditore è un vero e proprio diritto soggettivo, che va necessariamente accolta.

Non siamo invece in grado di rispondere in ordine ai tempi che trascorrono dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione al decreto di trasferimento: molto dipende dalla solerzia del professionista delegato e dal carico di lavoro, mediamente elevatissimo, del Tribunale.

Infine, quanto alle spese di procedura, esse sono tutte a carico del creditore che richiede l'assegnazione e che pertanto dovranno essere liquidate dal giudice dell'esecuzione.

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