Chi procede alla liberazione dell'immobile quando l'esecutato e' anche il custode del bene?

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  • Ultimo messaggio 07 gennaio 2018
alkdex pubblicato 27 dicembre 2017

Una volta emesso il decreto  di trasferimento  nei  casi in cui  il custode del bene e' l'esecutato  ci si trova di  fronte ad un conflitto  di interesse che puo  portare ad una situzione di  stallo  nella liberazione dell'immobile. Da quel  che mi sembra di  capire la liberazione dell'immobile e' a carico della procedura che  normalmente viene  portata a termine dal  custode. Cosa ci si deve aspettare in questi casi? E'  il giudice che ha seguito  la procedura  in dovere  di nominare un nuovo  custode che dia  seguito  a quanto  stabilito  dal giudice? Qualora ci siano  abbusi  da sanare l'asta consente la regolarizzazione di questi  entro  120 gg dall'acquisto, qualora non sia possibile accedere al  bene per procedere nei  sopralluoghi necessari  quali  strumenti si a hanno a disposizione per superare la situazione di stallo? Quali tempi  devono rispettare giudice e notaio  nel preparare il decreto di trasferimento una volta ricevuta la documentazione e i pagamenti  del prospetto del saldo?

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inexecutivis pubblicato 01 gennaio 2018

 La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 559, commi primo e secondo c.p.c., ai sensi dei quali il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.

Sulla scorta di questi dati possiamo ritenere che se il custode è ancora il debitore nonostante sia stata disposta la vendita dei beni pignorati possono essere accadute due cose: o non si è provveduto alla sua sostituzione a mete del richiamato art. 559 c.p.c..

Deve ancora premettersi che ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c. il Giudice ordina la liberazione dell’immobile al più tardi quando procede all’aggiudicazione dello stesso, e che l’ordine di liberazione è attuato da custode senza oneri per l’aggiudicatario, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l’aggiudicatario medesimo non lo esenti.

È dunque chiaro che, al fine di procedere alla attuazione dell’ordine di liberazione, ove il debitore/custode non provveda autonomamente, il Giudice dell’esecuzione dovrà necessariamente individuare un nuovo custode, cui affidare l’incarico di liberare il bene.

Quanto agli abusi edilizi, la risposta alla domanda deve partire dalla lettura dell’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale

L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque, sul piano teorico, il termine per la presentazione della domanda di sanatoria prescinde dalla consegna dell’immobile, facendo riferimento alla notifica del decreto di trasferimento.

È chiaro tuttavia che ove l’aggiudicatario sia in grado di dimostrare che la presentazione della domanda di sanatoria implica il materiale accesso all’immobile (cosa diversa dalla concreta disponibilità del possesso dello stesso) e che detto accesso non è stato possibile per causa a lui non imputabile, potrà presentare la domanda di sanatoria anche successivamente.

alkdex pubblicato 07 gennaio 2018

Grazie dei chiarimenti. Ci sono delle tempistiche che  il notaio e il giudice devono rispettare per dare seguito all'atto  di trasferimento. In rete ho  letto  che  ci vogliono  circa 30 + 30  giorni  ma non mi è chiaro  se possono esserci  tempi  anche significativamente maggiori  e se esistono dei tempi massimi entro  cui  tutto i lprocesso deve completarsi. 

grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2018

La liberazione dell'immobile non è scandita da una tempistica prestabilita.

Sul piano teorico il custode deve procedere senza indugio alla liberazione nel momento in cui il bene è stato aggiudicato, seguendo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma quarto, cpc.

Solo qualora in sede di accesso il custode rilevi la presenza di beni mobili, deve concedere all'occupante un termine non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza, per consentirgli di procedere all'asporto di quei beni.

 

Ove l'occupante non provveda nel termine assegnatogli, i beni si considerano abbandonati ed il custode procede al loro smaltimento o distruzione, salvo diversa disposizione del Giudice.

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