La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 559, commi primo e secondo c.p.c., ai sensi dei quali il debitore con il pignoramento è costituito “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.
Sulla scorta di questi dati possiamo ritenere che se il custode è ancora il debitore nonostante sia stata disposta la vendita dei beni pignorati possono essere accadute due cose: o non si è provveduto alla sua sostituzione a mete del richiamato art. 559 c.p.c..
Deve ancora premettersi che ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c. il Giudice ordina la liberazione dell’immobile al più tardi quando procede all’aggiudicazione dello stesso, e che l’ordine di liberazione è attuato da custode senza oneri per l’aggiudicatario, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l’aggiudicatario medesimo non lo esenti.
È dunque chiaro che, al fine di procedere alla attuazione dell’ordine di liberazione, ove il debitore/custode non provveda autonomamente, il Giudice dell’esecuzione dovrà necessariamente individuare un nuovo custode, cui affidare l’incarico di liberare il bene.
Quanto agli abusi edilizi, la risposta alla domanda deve partire dalla lettura dell’art. 46, comma quinto, d.P.R. 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale
“L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”.
Dunque, sul piano teorico, il termine per la presentazione della domanda di sanatoria prescinde dalla consegna dell’immobile, facendo riferimento alla notifica del decreto di trasferimento.
È chiaro tuttavia che ove l’aggiudicatario sia in grado di dimostrare che la presentazione della domanda di sanatoria implica il materiale accesso all’immobile (cosa diversa dalla concreta disponibilità del possesso dello stesso) e che detto accesso non è stato possibile per causa a lui non imputabile, potrà presentare la domanda di sanatoria anche successivamente.