Certificato di agibilità e difformità DIA in Sanatoria

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  • Ultimo messaggio 20 settembre 2017
  • Argomento risolto
enricoaira pubblicato 14 settembre 2017

Buongiorno,

in una perizia ho letto che manca il certificato di agibilità dell'appartamento e lo stato dei luoghi è difforme da quanto autorizzato (edificio ristrutturato nel 1994).

Non è indicato da nessuna parte nella perizia quali siano le difformità.

E' possibile, tramite il delegato, contattare il perito oppure come posso conoscere le difformità se non posso visionare la DIA in sanatoria presentata 20anni fa.

Ultimo : Dopo l'aggiudicazione ho l'obbligo di sanare le difformità della vecchia DIA?

Mentre per quanto riguarda il certificato di agibilità (presumo mancanza dichiarazione impianti) ho l'obbligo di sanare?

Grazie

Enrico

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inexecutivis pubblicato 16 settembre 2017

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inexecutivis pubblicato 16 settembre 2017

Per rispondere alle domande formulate riteniamo necessario partire da una serie di richiami normativi dal combinato disposto dei quali è possibile trarre gli elementi giustificativi delle risposte che ci apprestiamo a rendere.

Il giudizio sulla sanabilità degli abusi edilizi che interessano l’immobile pignorato deve essere espresso dal perito nella relazione di stima ai sensi dell’173 bis, n. 7 disp. att. c.p.c.

A questo proposito riteniamo utile riportare letteralmente il contenuto della norma.

in caso di opere abusive, [il perito deve eseguire] il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria”.

Pertanto queste indicazioni mancano la procedura esecutiva risulta affetta da un vizio che imporrebbe la riconvocazione del perito (da parte del giudice dell'esecuzione) al fine di integrare l'elaborato peritale.

Quanto ai termini per sanare le opere abusive occorre prendere le mosse dalla lettura dell’art. 46, comma quinto, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque, in presenza di opere abusive sanabili, l'aggiudicatario deve presentare domanda di sanatoria entro il termine prescritto dalla norma appena richiamata.

Per quanto attiene al certificato di agibilità, esso è previsto dagli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 380/2001, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

La sua funzione è quella di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Ai sensi dell’art. 24 citato, il titolare del permesso di costruire, o di altro titolo abilitativo equipollente (SCIA, DIA, super - DIA, etc.), ha l'obbligo di proporre istanza per il rilascio del certificato di agibilità a seguito della realizzazione di nuove costruzioni, ovvero di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ovvero, ancora, in caso di interventi edilizi su edifici esistenti che possano influire sulla sussistenza delle condizioni di cui sopra.

Il successivo art. 62 del citato T.U., subordina poi il rilascio del certificato di agibilità ad una attestazione della rispondenza delle opere eseguite alle norme antisismiche.

Per i fabbricati edificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 , si ritiene generalmente che non sussista l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità come disciplinato dagli artt. 24 e seguenti del T.U. edilizia poiché rispetto a tali costruzioni, o sussisterà un certificato rilasciato in base al D.P.R. n. 425/1994, oppure la richiesta sarà obbligatoria solo a seguito di intervento edilizio.

 

Dunque, in definitiva, non sussiste in capo all’aggiudicatario l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità. Tuttavia, in presenza di interventi edilizi abusivi, l'obbligo di presentazione del titolo edilizio in sanatoria impone conseguentemente di richiedere il predetto certificato.

enricoaira pubblicato 18 settembre 2017

Perfetto,

grazie molte per le informazioni.

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2017

grazie a lei

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