Cauzione, oggetti all'interno, spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 17 novembre 2019
freerider pubblicato 07 novembre 2019

Buongiorno,

vorrei partecipare a un'asta la prossima settimana ma mi stanno sorgendo dei dubbi:

 

1) Prezzo Base es. 12.345,67€ con rilancio minimo 500€. Volendo presentare un'offerta devo rispettare rigorosamente i valori indicati + multipli di 500€ o posso partire da un'offerta "arrotondata in eccesso" a mio piacimento? Tipo: visto il prezzo base sopra, posso presentare un'offerta di 12.350,00€ anzichè 12.345,67€ oppure deve essere per forza il prezzo base esatto con eventualmente maggiorazioni di 500€? Me lo chiedo per presentare l'assegno per la cauzione se deve avere centesimi e millesimi di euro (tipo in questo caso 1.234,576€), arrotondato, ecc...  

 

2) Ho visionato l'immobile e, come indicato nel bando, all'interno ci sono oggetti (faldoni, materiale da ufficio...). In caso di assegnazione e ottenuto l'intestazione dell'immobile, potrò tranquillamente eliminare il contenuto come e quando voglio o ci saranno delle procedure particolari, obblighi di conservazione di questri oggetti o altro?

 

3) Risultano spese condominiali arretrate da alcuni anni. In questo caso se mi aggiudicassi l'immobile sarei tenuto a coprirle tutte? Solo gli ultimi 2 anni? Dal bando so solo che alla data della perizia gravava un importo, da allora sono però passati altri 2-3 anni e non saprei cosa aspettarmi. 

 

 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle 3 domande formulate.

Quanto alla prima, si può tranquillamente arrotondare per eccesso, per cui il prezzo ipotizzato è corretto. Infatti, quello indicato è semplicemente quello minimo, e nulla esclude che lo si possa aumentare.

In riferimento alla seconda, osserviamo che a mente dell’art. 560, comma 4 c.p.c., nella versione modificata dal d.l. 59/2016, Il quarto comma dell’art. 560 c.p.c. prosegue affermando che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Questa norma è stata riscritta dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019, il quale oggi non contiene più una disciplina puntuale della attuazione dell’ordine di liberazione, per cui dovrà aversi riguardo alle modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione. Precisiamo solo che questa nuova disciplina si applicherà alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Infine, in relazione alle spese condominiali, la risposta alla sua domanda deve prendere le mosse dall'art. 63 disp. att. cc, ai sensi del quale "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Da questa norma si ricava il principio per cui l’acquirente di una proprietà esclusiva facente parte di un complesso condominiale è tenuto, unitamente al venditore, al pagamento delle spese condominiali deliberate nell’anno in corso e nell’anno precedente all’acquisto.

Dunque, non è detto che quelle indicate in perizia siano le spese per le quali risponderà anche il nuovo acquirente,

freerider pubblicato 11 novembre 2019

Grazie delle risposte

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

Grazie a lei!

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