Onorari in caso di revoca aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 22 luglio 2019
Patri pubblicato 11 luglio 2019

Saluti tutti in anticipo, formulo la mia prima domanda; premesso che sono alle prese con le mie prime deleghe,

 

non mi è chiaro cosa accade in caso di asta deserta o nel caso (come mi è capitato) di aggiudicazione ma senza versamento del saldo prezzo nel termine dei 120gg e relativa confisca del deposito cauzionale: in tali casi il Delegato ha comunque diritto ad un compenso per le attività svolte (ai sensi del decreto ministerriale 227/2015) fino alla preparazione dell'avviso di vendita ? Ha quindi diritto al compenso della fase 1 del decreto per ogni tentativo di vendita ?

Oppure l'onorario si calcola solo alla fine quando il bene viene assegnato in seguito a decreto di trasferimento ?  (e quindi che si facciano 5 tentaivi di vendita o uno solo , il compenso spettante è sempre lo stesso)

 

 

Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 15 luglio 2019

Il D.M. giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 (recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”), detta all’art. 2 i “criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare”.

La norma regola la determinazione del compenso in relazione alle quattro fasi della vendita, che sono:

1) tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata ipocatstale;

2) tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;

3) tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

4) tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata;

nel far ciò il regolamento prescinde dalla quantità di attività compiute, per cui per ciascuna fase il compenso previsto è omnicomprensivo.

Questo non vuol dire che il giudice non possa tener conto delle operazioni in concreto svolte.

Il comma due infatti dispone che Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori”.

Quindi, in presenza di più lotti, ed ove ricorrano “giustificati motivi”, il compenso relativo a talune fasi può essere liquidato per lotti e non complessivamente.

Inoltre, il comma terzo del medesimo art. 2 prevede che “tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.

Patri pubblicato 18 luglio 2019

Grazie per la risposta. Il mio caso però riguarda un unico lotto. E il mio dubbio era se in caso di aggiudicazione ma in assenza del versamento saldo prezzo (e quindi con conseguente decadimento dell'aggiudicatario), il Delegato ha diritto a chiedere al GE onorari relativi alla prima fase delle operazioni di vendita come da decreto 227 2015 e cioè per "tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata ipocatstale".

E quindi in caso di secondo tentativo di vendita , con ulteriore attività relativa alla redazione dell'avviso di vendita, è possibile chiedere di nuovo onorari relativi a questa prima fase ?

In sintesi e in modo molto banale la domanda è:  per ogni tentativo di vendita si chiedono gli onorari per la fase relativa alla redazione dell'avviso di vendita ?

 

Oppure per poter presentare nota spese e onorari bisogna solo ed esclusivamente attendere il momento dell'effettivo trasferimento del bene con firma da parte del GE del decreto di trasferimento ?

inexecutivis pubblicato 22 luglio 2019

Esatto. La decandenza dell'aggiducatario non determina alcun effetto sul diritto del delegato al compenso.

Non spetta che attendere il decreto di trasferimento.

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