inexecutivis
pubblicato
15 luglio 2019
Il D.M. giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 (recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”), detta all’art. 2 i “criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare”.
La norma regola la determinazione del compenso in relazione alle quattro fasi della vendita, che sono:
1) tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata ipocatstale;
2) tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;
3) tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
4) tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata;
nel far ciò il regolamento prescinde dalla quantità di attività compiute, per cui per ciascuna fase il compenso previsto è omnicomprensivo.
Questo non vuol dire che il giudice non possa tener conto delle operazioni in concreto svolte.
Il comma due infatti dispone che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori”.
Quindi, in presenza di più lotti, ed ove ricorrano “giustificati motivi”, il compenso relativo a talune fasi può essere liquidato per lotti e non complessivamente.
Inoltre, il comma terzo del medesimo art. 2 prevede che “tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.