Casa in affitto aggiudicata e acquistata a mezzo asta

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  • Ultimo messaggio 10 dicembre 2020
lacasina pubblicato 09 dicembre 2020

Buonasera,

tre mesi fa sono riuscita ad aggiudicarmi all'asta la casa in cui vivo in affitto con regolare contratto, per fallimento da parte del proprietario. Ho pagato la casa e le spese accessorie che mi sono state richieste in un secondo momento. Da più di un mese sto aspettando la firma del decreto di trasferimento. La mia domanda è: sono obbligata a pagare il canone di affitto fino a che non ho la firma da parte del Tribunale?

Grazie per la risposta.

Saluti.

inexecutivis pubblicato 10 dicembre 2020

Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n. 10251).

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