Casa e terreni sparsi in unico lotto: calcolo imposta di registro

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  • Ultimo messaggio 04 dicembre 2021
PaulG pubblicato 29 novembre 2021

Buongiorno a tutti, mi accingo a partecipare a un'asta che include, nel medesimo lotto, un'abitazione e 8 terreni agricoli, di cui solo 1 confina con l'abitazione. Questi terreni hanno un reddito dominicale generalmente basso, per cui presi singolarmente non avrebbero un'incidenza significativa sull'imposta di registro (diverso discorso per l'abitazione, su cui ho stimato circa 4000 euro). 
La mia domanda è: per l'acquisto di questo lotto, il forfait di 1000€ di imposta di registro viene superato grazie alla presenza dell'immobile, oppure mi tocca pagare un minimo di 1000€ per ciascun terreno non pertinenziale venduto all'interno del lotto?

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PaulG pubblicato 30 novembre 2021

Come non detto, la risposta è già qui. Scusate.
https://forum.inexecutivis.it/thread/acquisto-terreno-diviso-in-5-particelle/

inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2021

Esatto, la riportimo per comodità di tutti:

Il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Applicando il principio surrichiamato alla domanda formulata ricaviamo dunque il convincimento per cui, trattandosi di lotto unico, siamo in presenza di una unica disposizione.

A questo punto, sempre nella suddetta circolare, si è ulteriormente spiegato che occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. alcuni beni possono usufruire delle agevolazioni: in tal caso, si applicherà la tassazione agevolata ai fini del registro ed eventualmente ai fini delle imposte ipotecarie e catastali su detti beni mentre le imposte proporzionali dovute sui beni non agevolati rimangono dovute nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

2. i beni sono tassabili con aliquote diverse: in tal caso, le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

3. i beni sono assoggettabili ad IVA: si applica un’unica imposta fissa.

Infine, qualora si determinino tante imposte proporzionali tali da non raggiungere tutte insieme la misura fissa, si applica un’unica imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, ha precisato che, in relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo documento per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale (e questo ci sembra proprio il caso prospettato nella domanda) è possibile enucleare le seguenti fattispecie:

1) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio;

2) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione: in questo caso l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa minima una sola volta.

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