inexecutivis
pubblicato
24 settembre 2021
La disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
Nel caso prospettato, trattandosi di assegnazione recente e successiva al pignoramento, il problema non si pone.
Piuttosto occorrerebbe sapere se anche il coniuge assegnatario è comproprietario, poiché in questo caso varrebbe (secondo alcuni) la previsione di cui all’art. 560, comma sesto, c.p.c., il quale dopo aver previsto che “Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma”, salvo che non abbiano comportamenti ostruzionistici, ha previsto che a richiesta dell’aggiudicatario“Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma”.
Sulla carta, dunque, la liberazione dovrebbe avvenire, dopo il decreto di trasferimento, ed entro 120 giorni dalla richiesta fatta dal custode.
È chiaro che la solerzia del custode e l’atteggiamento collaborativo del debitore giocano un ruolo decisivo.