Casa all asta occupata da minorenni

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  • Ultimo messaggio 24 settembre 2021
marinellaiacicco pubblicato 20 settembre 2021

Buonasera,scrivo in merito ad un’asta alla quale sarei molto interessata.Limmobile è stato messo all’asta in quanto il debitore non ha pagato il mutuo. Successivamente al pignoramento i coniugi si sono separati e il giudice ha emesso assegnazione casa familire alla ex moglie con due figli minorennii. La mia domanda riguarda le probabilità di liberare la casa entro 12/18 mesi? E il rischio di dover attendere i 18 anni dei minori?sulla perizia l immobile viene venduto libero e l isveg si occupa della liberazione ma la presenza di monori mi blocca un po!

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robertomartignone pubblicato 20 settembre 2021

Si occupano loro della liberazione . Non deve certo attendere la maggiore età degli attuali occupanti , dipende solo se il pignoramento è anteriore o meno all ' atto di separazione . Per quanto riguarda i tempi sempre che l ' immobile venga aggiudicato dipende poi dalla tempistica dell ' atto di trasferimento e di un eventuale tempistica di rilascio ..Non è il mercato libero , le tempistiche delle aste sono sempre aleatori .

marinellaiacicco pubblicato 20 settembre 2021

La seprazione e l assegnazione della casa alla ex moglie sono posteriori al pignoramento. Ma indicativamente in 12/18 mesi secondo la vs esperienza si riesce a subentrare?

robertomartignone pubblicato 21 settembre 2021

Come ho detto prima le aste giuiziarie  NON  vanno confuse con il mercato libero . Le tempistiche non sono fisse e troppe sono le variabili che concorrono al rilascio dell 'immobile . Nel  caso prospettato , pur non avendo tutti gli elementi del caso , tra asta ,adempimenti vari , emissione del decreto di trasferimento e rilascio immobile in via teorica si , ma in pratica assolutamente   non è detto , come dicevo prima troppe sono le variabili . Chi ha di questi problemi non partecipi alle aste .

inexecutivis pubblicato 24 settembre 2021

La disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Nel caso prospettato, trattandosi di assegnazione recente e successiva al pignoramento, il problema non si pone.

Piuttosto occorrerebbe sapere se anche il coniuge assegnatario è comproprietario, poiché in questo caso varrebbe (secondo alcuni) la previsione di cui all’art. 560, comma sesto, c.p.c., il quale dopo aver previsto che Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma”, salvo che non abbiano comportamenti ostruzionistici, ha previsto che a richiesta dell’aggiudicatario“Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma”.

Sulla carta, dunque, la liberazione dovrebbe avvenire, dopo il decreto di trasferimento, ed entro 120 giorni dalla richiesta fatta dal custode.

È chiaro che la solerzia del custode e l’atteggiamento collaborativo del debitore giocano un ruolo decisivo.

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