casa all'asta

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  • Ultimo messaggio 24 febbraio 2020
mandraken80 pubblicato 19 febbraio 2019

Buongiorno,

sono nuovo del forum e non so se questo argomento sia stato già trattato da qualche parte, mi scuso anticipatamente.

In breve spiego la mia situazione.

Nel 2008 acquisto casa da una ditta costruttrice, alla quale verso un anticipo mezzo assegno per bloccare l'immobile, sei mesi dopo facciamo l'atto dal notaio pagando la restante parte.

nel 2017 vengo contattato dal costruttore il quale mi dice che sul mio appartamento per errore non era stata tolta un'ipoteca e subito vado a rilegere l'atto notarile e noto (in sede di atto non era stato mensionato) che negli ultimi 2 righi c'era scritto: che sull'appartamento vi era un'ipoteca e che era compito del costruttore toglierla.

Per farla breve il costruttore anche se io ho pagato l'intero immobile non ha tolto l'ipoteca e da qui inizia il mio calvario tra cause che non portano ad una via di uscita, fino ad arrivare ad oggi dove sono stato contattato dal C.T.U per fare la perizia e mettere la mia casa all'asta.

Purtroppo oggi io non ho i soldi per ricomprare la mia casa inoltre il suo valore rispetto a quanto io ho pagato è notevolmente sceso.

La mia domanda è nel momento in cui la casa andrà all'asta e visto che la zona è periferica il condominio non si presenta nellr migliori condizioni, se una serie di aste andassero deserto essendo il proprietario e non il debitore nei confronti della banca potrei fare richiesta al giudice dell'assegnazione del bene.

Grazie in anticipo a chiunque possa darmi una risposta o un aiuto.

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inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2019

Per rispondere all'interrogativo posto occorre preliminarmente riferire una serie di dati normativi.

L’art. 588 c.p.c. dispone che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

L'art.  590, comma 1, c.p.c., aggiunge che "Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio".

Fatta questa premessa, è evidente che il terzo esecutato non può formulare istanza di assegnazione, poiché il diritto di chiedere ed ottenere l'assegnazione è riservato ai creditori.

L'unica possibilità è quella di partecipare alla vendita (atteso che l'art. 571, nel prevedere che ognuno, tranne il debitore, può presentare offerta di acquisto, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica) e di tentare di aggiudicarsi il bene.

marvel500 pubblicato 18 febbraio 2020

Buonasera,

mi accingo a partecipare all'acquisto all'asta di un immobile, faccio presente che l'immobile risulta essere libero ed arredato, vorrei sapere in caso di aggiudicazione posso chiedere di tenere l'arredamento presente all'interno?

grazie anticipatamente della risposta 

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2020

Nel rispondere alla domanda osserviamo che occorre stabilire se i mobili presenti sono ricompresi nel pignoramento. Si deve ricordare, a questo proposito, che ai sensi dell’art. 556 c.p.c. “Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'
ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del Tribunale
”.

Utili indicazioni in questo senso vengono dalla perizia di stima, poiché se in essa risultano stimati anche i mobili, questo vuol dire che il pignoramento ha colpito anche questi ultimi.

Dunque, se i beni mobili sono stati pignorati unitamente all’immobile, essi saranno trasferiti all’aggiudicatario. In caso contrario, ogni trattativa dovrà essere condotta con l’esecutato.

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