inexecutivis
pubblicato
26 febbraio 2022
La viltà del canone è questione che incide sulla opponibilità della locazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 cc, e pertanto riverbera i suoi effetti sulla determinazione del valore dell'immobile.
Questa è la ragione per la quale la viltà del canone è questione che dovrebbe costituire oggetto di specifico quesito da porre all'esperto nominato per la stima.
Inoltre, l'assunto (da più parti sostenuto) della equivalenza tra decreto di trasferimento pronunciato ex art. 586 c.p.c. e ordine di liberazione adottato ai sensi dell'art. 560 c.p.c., (e, segnatamente, l’assunto della finalità dell'ordine di liberazione di anticipare la produzione degli effetti dell'ingiunzione al rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, funzionale a consentire la immediata consegna di un bene libero all'acquirente), ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che il giudice dell'esecuzione possa, proprio all'esito delle risultanze delle indagini compiute dallo stimatore, dichiarare inopponibile il contratto stipulato a prezzo vile negli stessi termini in cui dichiara inopponibile il contratto di locazione privo di data certa anteriore al pignoramento (con un accertamento sommario, privo dei crismi del giudicato, e come tale inidoneo a sacrificare sull'altare dell'efficienza della procedura le ragioni di un soggetto terzo rispetto ad essa), ed ordinare quindi la liberazione dell'immobile (In questi termini si è espresso Trib. Reggio Emilia 17 ottobre 2013, e più recentemente Trib. Rimini, 25 gennaio 2017).
La conseguenza di queste considerazioni è quella per cui se non viene rilevata la viltà del canone, e dunque la inopponibilità della locazione, la procedura non si occuperà della liberazione dell’immobile e dunque occorrerà che vi provveda l’aggiudicatario.