Canone vile

  • 386 Viste
  • Ultimo messaggio 26 febbraio 2022
federicaferrò pubblicato 23 febbraio 2022

Buongiorno,

ho due domande sui contratti di locazione in presenza di canone vile:

1 - se l'esperto non lo rileva e dunque nulla risulta in perizia, per far decadere il contratto è necessario fare una causa dopo l'aggiudicazione (chiaramente nell'ipotesi in cui l'inquilino non intenda lasciare l'immobile di sua sponte)?

2 - se la circostanza viene invece evidenziata dall'esperto, il contratto si considera da subito non opponibile?

Grazie e complimenti!

Federica Ferrò

 

 

inexecutivis pubblicato 26 febbraio 2022

La viltà del canone è questione che incide sulla opponibilità della locazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 cc, e pertanto riverbera i suoi effetti sulla determinazione del valore dell'immobile.

Questa è la ragione per la quale la viltà del canone è questione che dovrebbe costituire oggetto di specifico quesito da porre all'esperto nominato per la stima.

Inoltre, l'assunto (da più parti sostenuto) della equivalenza tra decreto di trasferimento pronunciato ex art. 586 c.p.c. e ordine di liberazione adottato ai sensi dell'art. 560 c.p.c., (e, segnatamente, l’assunto della finalità dell'ordine di liberazione di anticipare la produzione degli effetti dell'ingiunzione al rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, funzionale a consentire la immediata consegna di un bene libero all'acquirente), ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che il giudice dell'esecuzione possa, proprio all'esito delle risultanze delle indagini compiute dallo stimatore, dichiarare inopponibile il contratto stipulato a prezzo vile negli stessi termini in cui dichiara inopponibile il contratto di locazione privo di data certa anteriore al pignoramento (con un accertamento sommario, privo dei crismi del giudicato, e come tale inidoneo a sacrificare sull'altare dell'efficienza della procedura le ragioni di un soggetto terzo rispetto ad essa), ed ordinare quindi la liberazione dell'immobile (In questi termini si è espresso Trib. Reggio Emilia 17 ottobre 2013, e più recentemente Trib. Rimini, 25 gennaio 2017).

La conseguenza di queste considerazioni è quella per cui se non viene rilevata la viltà del canone, e dunque la inopponibilità della locazione, la procedura non si occuperà della liberazione dell’immobile e dunque occorrerà che vi provveda l’aggiudicatario.

Close