Cancellazioni trascrizioni di immobile pervenuto tramite Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 12 novembre 2020
brividofelino pubblicato 09 novembre 2020

Immobile pervenuto al venditore tramite Atto Giudiziario-Decreto di trasferimento in seguito ad una sentenza dichiarativa di fallimento. Nell'atto si legge che si

"pone a carico dell'aggiudicatario le spese per la cancellazione di eventuali trascrizioni, iscrizioni ioptecarie e di qualsiasi altro gravame presente sull'immobile oggetto del presente decreto".

Il punto è questo: il venditore vuol vendere l'immobile sul quale, da visure ipotecarie effettuate dal notaio incaricato della stipula, gravano

1 Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario

1 Ipoteca legale derivante da Ruolo e iscritta da Equitalia s.p.a.

1 Atto giudiziario - sentenza dichiarativa di fallimento

1 Atto giudiziario - decreto di trasferimento

Il venditore afferma che si impegnerà in dette cancellazioni in un tempo massimo di 6 mesi dalla stipiula. Osservando però l'ipoteca legale di Equitalia, e riercando le cartelle di riscossione, il debito ammonta a circa 100000 euro. Premetto che l'immobile in oggetto non è l'unico a rientrare in questa ipoteca legale. La domanda è questa, semmai il venditore non dovesse cancellare queste trascrizioni, cosa potrebbe accadere? Equitalia potrebbe rivalersi sull'acquirente? 

inexecutivis pubblicato 12 novembre 2020

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Analoga previsione si rinviene nella legge fallimentare, la quale all’art. 108 comma secondo prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Dunque, in definitiva, i titolari di ipoteca iscritte precedentemente al trasferimento, non potranno rivalersi sull’acquirente.

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