inexecutivis
pubblicato
11 aprile 2022
Il sequestro conservativo si cancella, con il decreto di trasferimento, unitamente al pignoramento (del quale anticipa sostanzialmente gli effetti) ai sensi dell'art. 586 cpc..
Invero, l'ordine di cancellazione riguarda infatti quelle formalità nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronuncia del decreto di trasferimento.
Tra queste allora deve essere ricompresa senza dubbio quella che riguarda il sequestro conservativo, sequestro che ai sensi dell'art. 687 c.p.c. si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva.
Peraltro, il creditore sequestrante anche prima della pronuncia della sentenza che converte il sequestro in pignoramento può intervenire nell'esecuzione ai sensi dell'art. 499, comma primo, c.p.c..
In questo caso il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la vendita, fisserà l'udienza di comparizione davanti a sé, oltre che del debitore, anche del creditore sequestratario, udienza nella quale se il debitore non compare, o comparendo non disconosce il credito, questo si intenderà riconosciuto, così consentendo al creditore sequestratario di partecipare alla distribuzione del ricavato.
Se invece il credito del sequestrante viene disconosciuto, in tutto o in parte, questi dovrà formulare istanza di accantonamento delle somme che gli spetterebbero e di dimostrare di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.
In questo caso, nel distribuire la somma ricavata dalla vendita, il giudice dell'esecuzione disporrà l'accantonamento della somma di cui il sequestrante ritiene di essere titolare per un periodo non superiore ai tre anni, decorsi i quali anche le somme accantonate andranno distribuite tra gli altri creditori.