Cancellazione sequestro conservativo precedente a pignoramento

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foxrobert pubblicato 11 aprile 2022

Buongiorno,

sono in procinto di partecipare ad un'asta per un'esecuzione immobiliare relativa ad un'immobile (abitazione) su cui grava un Ordinanza di sequestro conservativo scritta prima del pignoramento e su cui è stato poi iscritta un'Ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna. La procedura pare cancelli l'ipoteca derivante dal pignoramento ma non il sequestro conservativo, è corretto? Quali sono i possibili effetti? Posso chiedere io (come aggiudicatario del bene) dopo l'aggiudicazione la cancellazione del sequestro conservativo e come nel caso oppure possono esserci problemi e potrei subire opposizioni ed avere problemi nella disponibilità del bene?

 

grazie 

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robertomartignone pubblicato 11 aprile 2022

Di che tipo di sequestro si tratta ? 

foxrobert pubblicato 11 aprile 2022

Sequestro conservativo trascritta a favore di uno dei creditori. Lo stesso a seguito di condanna del debitore ha dato luogo ad un'ipoteca giudiziale la quale come anticipato verrà cancellata.

foxrobert pubblicato 11 aprile 2022

Sequestro conservativo trascritta a favore di uno dei creditori. Lo stesso a seguito di condanna del debitore ha dato luogo ad un'ipoteca giudiziale la quale come anticipato verrà cancellata.

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

Il sequestro conservativo si cancella, con il decreto di trasferimento, unitamente al pignoramento (del quale anticipa sostanzialmente gli effetti) ai sensi dell'art. 586 cpc..

Invero, l'ordine di cancellazione riguarda infatti quelle formalità nate per assicurare la tutela dei creditori nel processo esecutivo e che hanno esaurito la propria funzione con la pronuncia del decreto di trasferimento.

Tra queste allora deve essere ricompresa senza dubbio quella che riguarda il sequestro conservativo, sequestro che ai sensi dell'art. 687 c.p.c. si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante abbia ottenuto sentenza di condanna esecutiva.

Peraltro, il creditore sequestrante anche prima della pronuncia della sentenza che converte il sequestro in pignoramento può intervenire nell'esecuzione ai sensi dell'art. 499, comma primo, c.p.c..

In questo caso il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la vendita, fisserà l'udienza di comparizione davanti a sé, oltre che del debitore, anche del creditore sequestratario, udienza nella quale se il debitore non compare, o comparendo non disconosce il credito, questo si intenderà riconosciuto, così consentendo al creditore sequestratario di partecipare alla distribuzione del ricavato.

Se invece il credito del sequestrante viene disconosciuto, in tutto o in parte, questi dovrà formulare istanza di accantonamento delle somme che gli spetterebbero e di dimostrare di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo.

In questo caso, nel distribuire la somma ricavata dalla vendita, il giudice dell'esecuzione disporrà l'accantonamento della somma di cui il sequestrante ritiene di essere titolare per un periodo non superiore ai tre anni, decorsi i quali anche le somme accantonate andranno distribuite tra gli altri creditori.

foxrobert pubblicato 11 aprile 2022

Grazie in questo occorre quindi chiedere, dopo il trasferimento, la cancellazione o insistere perchè sia fatto contestualmente dal giudice dell'esecuzione? Considerate inoltre che il creditore che ha posto il sequestro conservativo e poi l'ipoteca giudiziale non è poi intervenuto nella procedura di vendita dell'esecuzione immobiliare. Se può essere info utile aggiungo inoltre che il debitore ha nel frattempo subito condanna penale per truffa ed appropriazione indebita. 

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2022

Il sequestro deve essere cancellato contestualmente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a norma dell'art. 586 cpc.

giakp pubblicato 16 maggio 2022

Buongiorno,

intervengo in questa discussione in quanto nell'avviso di vendita di un immobile di mio interesse è riportata la seguente dicitura :

Si precisa che sugli immobili posti in vendita gravano le seguenti formalità pregiudizievoli che NON saranno oggetto di cancellazione :

- (atto esecutivo o cautelare) ordinanza di sequestro conservativo trascritta il ... ecc ecc

Però leggendo la discussione qui sul forum pare che invece si debba cancellare con il decreto di trasferimento.. come mi consigliate di comportarmi?

 

 

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

infatti secondo noi la dicitura è sbagliata, a meno che non si tratti di un sequestro penale, nel qual caso occorrerebbe comprendere di che tipo di sequestro si tratta.

Alessio Fedi pubblicato 06 giugno 2022

Buonasera,

sono all'incirca nella medesima situazione ma non comprendo quale sia il rimedio per ottenere la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo qualora il giudice dell'esecuzione ometta di ordinarla nel decreto di trasferimento.

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

Se la procedura è pendente occorre chiedere una integrazione del decreto di trasferimento. In caso contrario è necessario introdurre un autonomo giudizio.

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