Cancellazione sentenza di fallimento

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  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2021
Homeaste pubblicato 26 gennaio 2021

Buonasera, sto valutando l’acquisto di un immobile in esecuzione immobiliare, l’immobile ha come formalità pregiudizievoli:

Un ipoteca iscritta nel 2011 (derivante da garanzia di mutuo fondiario)anno d’acquisto dell’immobile dal debitore; Una trascrizione di sentenza di fallimento del 2017 Ed un pignoramento trascritto nel 2018.

Contattando il professionista delegato mi riferisce che la sentenza di fallimento non verrà cancellata con il decreto di trasferimento anche se non viene per niente menzionata nell’avviso o nell’ordinanza... Una volta aggiudicato l’immobile come si dovrebbe procedere per poterla cancellare? C’è la possibilità di farlo?

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inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

Rispondiamoosservando che ormai la gran parte degli uffici italiani si è orientata nel ritenere che con il decreto di trasferimento debba essere cancellata anche la sentenza dichiarativa di fallimento.

È dubbio, piuttosto, l’ordine di cancellazione debba essere impartito dal giudice dell’esecuzione in, considerazione del fatto che a questo spetta l’emissione del decreto di trasferimento, o piuttosto dal giudice delegato cui spetta di cancellare, o quantomeno autorizzare, la predetta cancellazione.

In dottrina prevale l’idea che l’ordine di cancellazione dovrebbe essere pronunciato dal giudice dell’esecuzione in considerazione del fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento, comportando lo spossessessamento del fallito, può essere assimilata alla trascrizione del pignoramento.

Questa opinione ci sembra condivisibile e riteniamo che debba essere seguita sia quando il curatore decida di coltivare l’esecuzione individuale iniziata prima del fallimento (ex art .51 e 107 l.fall.), sia quando essa prosegue in ragione della presenza di un creditore fondiario (art. 41 d.lgs. 385/1993).

Homeaste pubblicato 27 gennaio 2021

Quindi mi sta dicendo che con il decreto il giudice dell’esecuzione dovrebbe ordinare anche la cancellazione della sentenza del fallimento? Se il giudice dell’esecuzione non lo fà, come si dovrebbe procedere, si dovrebbe fare un istanza al curatore del fallimento?

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

A norma dell’art. 586 c.p.c., il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Analoga previsione si rinviene nella legge fallimentare, la quale all’art. 108 comma secondo prevede che una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Nella incertezza determinata dalla individuazione di quale dei due giudici debba ordinare la cancellazione, le suggeriamo di indirizzare ad entrambi la richiesta.

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