cancellazione rischi Banca D'Italia

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  • Ultimo messaggio 14 novembre 2022
ETT70 pubblicato 02 maggio 2022

Buona sera,

vorrei sottoporvi il seguente quesito:

in data 25 giugno 2004 si stipulava contratto di mutuo edilizio finalizzato alla costruzione di X unità,  rilasciando oltre alla garanzia ipotecaria volontaria, anche fideiussioni personali dei soci e dell’amministratore.

La fidejussione dei soci ed amministratore prevedeva una durata:”fino alla avvenuta intestazione in capo a terzi di tutte le unità immobiliari finanziate”.

Finita la costruzione, via, via, furono effettuate le relative vendite, parte con estinzione anticipata del mutuo e parte con accollo di quest’ultimo da parte degli acquirenti.

L’ultima vendita, con accollo del mutuo, fu del 3 luglio 2006. La banca stipulò il contratto di accollo mutuo con il nuovo acquirente, e nuovi  fideiussori  il 10.04.2008, senza liberare i vecchi.

Nel 2014/2015 il mutuo è entrato in sofferenza e nel 2016 la banca, lo ha revocato.

Quest’ultima, dapprima in liquidazione è poi cessata. Nell’aprile 2017 ha ceduto in blocco ad una SPV i creditideteriorati. Dal 2020 gli immobili sono oggetto di vendita giudiziaria. I vecchi fideiussori non sono stati  coinvolti.

Oggi  da una visura nell’archivio della centrale rischi Banca d’Italia, risulta ancora in capo ai fideiussori , una segnalazione per un importo garantito di euro 459.534,00 con dicitura “garanzia non attivata”

Detto ciò, qualcuno mi può consigliare, la strada per ottenere la cancellazione? Cè un termine di prescrizione?

Grazie

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robertomartignone pubblicato 02 maggio 2022

Prescrizione dieci anni , oppure debito estinto , nel vostro caso verificate le FAQ sul sito banca d ' Italia e mandate una RR 

ETT70 pubblicato 03 maggio 2022

grazie mille! ci attiviamo immediatamente.

Quindi prescrizione decennale dalla data del 10 aprile 2008?

Cordialità

robertomartignone pubblicato 03 maggio 2022

Verificate con attenzione comunque 

ETT70 pubblicato 04 maggio 2022

Certamente, grazie

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2022

L’art. 6, comma 5 del codice deontologico di condotta dei soggetti gestori di sistemi informativi relativi al credito al consumo (adottato con Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall´errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56) prevede che Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto”.

L’art. 7, comma 4 let. b) del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, adottato con deliberazione del garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2015, n. 479 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2015, n. 238)

Prevede che i dati relativi al pignoramento o all’ipoteca siano conservati per un periodo di 10 anni dalla loro iscrizione.

ETT70 pubblicato 14 novembre 2022

Buonasera,

vorrei esporvi il seguente quesito:

immobile da poco aggiudicato all’asta, locato con contratto di locazione, opponibile alla procedura.

Oggi è emerso che, ci sono morosità per canoni impagati dal conduttore alla custodia.

Posso, come attuale proprietario, chiedere al custode di procedere allo sfratto per morosità?

Preciso che, la procedura esecutiva è ancora aperta, per la vendita di ulteriori immobili.

Grazie mille

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