Cancellazione iscrizione diritto di abitazione

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  • Ultimo messaggio 05 aprile 2021
gabrielex pubblicato 02 aprile 2021

Buongiorno,

nel 2018 è stato aggiudicato un immobile sul quale grava il diritto di abitazione a favore dell'ex moglie dell'esecutato, come da provvedimento di separazione del tribunale.

Il Giudice dell'esecuzione non ha il potere di cancellare detto diritto, che il decreto di trasferimento difatti menziona.

L'ex moglie non abita nell'immmobile da molto tempo, prima del concludersi della procedura esecutiva.

 

Ora c'è l'esigenza di cancellare detto diritto, gravante sull'immobile. Può l'attuale proprietario richiedere al Tribunale di revocare il diritto di abitazione così da permettere al nuovo proprietario di chiederne la cancellazione? Esistono altre modalità?

Grazie in anticipo

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inexecutivis pubblicato 05 aprile 2021

 Per rispondere all’interrogativo occorre prendere le mosse da quanto prevede la l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

 

Se dunque esiste un provvedimento di assegnazione trascritto, anche il provvedimento di revoca può essere a sua volta oggetto di pubblicità immobiliare (da eseguirsi, a nostro avviso, mediante annotazione della revoca).

Ciò premesso, se il provvedimento è opponibile in quanto adottato in presenza di figli minori e trascritto prima della trascrizione del pignoramento, gli eventuali fatti sopravvenuti che ne giustificano la revoca non sono sottoponibili all’attenzione del giudice dell’esecuzione ma dovranno essere fatti valere per via ordinaria. Invero, così come per le locazioni inopponibili, la inopponibilità si traduce anche nel fatto che non sono utilizzabili contro il beneficiario dell’assegnazione gli strumenti processuali di cui la procedura dispone assicurarsi la disponibilità del bene.

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2021

Per rispondere all’interrogativo occorre prendere le mosse da quanto prevede la l. n. 54 del 2006, introduttiva dell’art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Se dunque esiste un provvedimento di assegnazione trascritto, anche il provvedimento di revoca può essere a sua volta oggetto di pubblicità immobiliare (da eseguirsi, a nostro avviso, mediante annotazione della revoca).

Ciò premesso, se il provvedimento è opponibile in quanto adottato in presenza di figli minori e trascritto prima della trascrizione del pignoramento, gli eventuali fatti sopravvenuti che ne giustificano la revoca non sono sottoponibili all’attenzione del giudice dell’esecuzione ma dovranno essere fatti valere per via ordinaria. Invero, così come per le locazioni inopponibili, la inopponibilità si traduce anche nel fatto che non sono utilizzabili contro il beneficiario dell’assegnazione gli strumenti processuali di cui la procedura dispone assicurarsi la disponibilità del bene.

In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha osservato che il regime di opponibilità del  provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) perdura anche al terzo acquirente dell'immobile finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene – perché ad esempio la prole sia successivamente divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima (Cass. Sez. II 24/01/2018, n. 1744).

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