cancellazione ipoteche varie

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  • Ultimo messaggio 09 ottobre 2018
fabriziodistasi pubblicato 24 luglio 2018

Buongiorno, volevo porre un quesito sulla cancellazione delle ipoteche;

Emesso il decreto di trasferimento entro quanto tempo il delegato deve provvedere alla cancellazione delle ipoteche e delle varie trascrizioni?

E' possibile che il delegato ne cancelli solo alcune ? ( se si , possono essere cancellate in seguito e da chi?)

grazie come sempre e buona giornata

 

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inexecutivis pubblicato 27 luglio 2018

Ai sensi dell’art. 586 c.p.c. il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento.

Non esiste un termine entro il quale le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile devono essere cancellate. Tuttavia in dottrina si pone il problema di stabilire se, in forza della previsione di cui all’art. 2884 c.c., ai fini della cancellazione dell’ipoteca da eseguirsi in forza del decreto di trasferimento sia o meno necessaria la definitività di questo. Se così fosse, le ipoteche potrebbero cancellarsi solo in base ad una copia del decreto la cui definitività sia attestata dal cancelliere (applicandosi analogicamente l’art. 124 disp. att. c.p.c.) il quale certifica in calce ad una copia autentica del decreto di trasferimento che non è stata proposta opposizione nei termini di legge (e cioè nel termine di 20 giorni, così come previsto dall'art. 617 c.p.c.).

Ciò premesso, un termine finale può essere individuato nella previsione di cui all’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale i cancellieri [e, dunque, in caso di delega, il professionista delegato], per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta. Ergo, poiché la cancellazione dei gravami è contestuale alla trascrizione del decreto (poiché il bene deve essere trasferito libero da formalità pregiudizievoli) il relativo termine può essere individuato nella norma surrichiamata.

All'adempimento prescritto deve provvedere il professionista delegato per effetto della espressa previsione dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c., e per le ragioni sopra esposte la cancellazione deve riguardare (salvo errori) tutte le formalità sopra richiamate.

Ove il professionista delegato non abbia provveduto, e non sia possibile chiedere che adempio all'obbligo sopra richiamato perché ad esempio la procedura si è estinta (con la conseguenza che il professionista delegato è cessato dal suo ufficio), chiunque potrà richiedere la cancellazione in forza della previsione di cui all'art. 2666 c.c., a mente del quale "la trascrizione, da chiunque eseguita, giova a tutti coloro che vi hanno interesse".

Negli stessi termini si è espressa una lontana ma mai superata giurisprudenza, secondo la quale "A norma dell'art 2666 cod civ, legittimato alla trascrizione e qualunque soggetto. La trascrizione, da chiunque sia fatta, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Pertanto, essa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e può riferirsi tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli acquisti dei danti causa che non siano stati trascritti, in quanto, ai fini di garantire la opponibilità del proprio acquisto, si ha interesse ad assicurare la continuità della trascrizione" (Cass. SezII, 10 agosto 1962, n. 2516).

fabriziodistasi pubblicato 08 ottobre 2018

salve, per esempio se il trasferimento è stato emesso il 1° maggio , la sua trascrizione il 1° luglio, i tempi entro i quali il delegato deve chiedere la cancallazione alla conservatoria  sono 120 giorni a partire da maggio o da luglio ?

Se  i 120 giorni hanno come termine il 30 settembre è possibile andare il 30 agosto in prima persona in conservatoria a chiedere la cancellazione, ovviamente caricandosi degli oneri per la cancellazione, anche se sul decreto di trasferimento il giudice ordina : che a cura del delegato provveda alla trascrizione del presente decreto e alla cancellazione.

grazie come sempre per i vostri chiarimenti.

 

inexecutivis pubblicato 09 ottobre 2018

Partendo dal tenore del citato art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale i cancellieri [e, dunque, in caso di delega, il professionista delegato], per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”, riteniamo che il termine dei 120 giorni decorra dalla data del decreto e non dalla data in cui è intervenuta la trascrizione dello stesso.

Aggiungiamo che a mente dell'art 586 c.p.c. il decreto di trasferimento contiene l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che gravano sul bene trasferito. Si tratta, come noto, di una previsione che attua il principio del così detto effetto purgativo della vendita forzata, principio in forza del quale l'acquisto compiuto in sede esecutiva è tendenzialmente libero da formalità pregiudizievoli.

Il precipitato di questo postulato è che nel momento in cui si procede alla trascrizione del decreto di trasferimento si deve contestualmente provvedere alla cancellazione de gravami poiché altrimenti il dettato normativo non risulta rispettato, atteso che, per un periodo più o meno lungo l'aggiudicatario si vedrà titolare di un bene gravato da vincoli pregiudizievoli.

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