CANCELLAZIONE IPOTECHE

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  • Ultimo messaggio 01 maggio 2019
marcocingolani pubblicato 29 aprile 2019

Nell'avviso di vendita di un'asta immobiliare senza incanto di due immobili in un unico lotto, non si fa menzione alle spese di cancellazione delle formalità. Vengono citati i riferimenti normativi con la seguente frase:

 

"visti gli artt. 569, 571, 576 e 591-bis c.p.c. e la Legge 132/15 e successive modifiche"

 

Le formalità presenti sono:

-N°1 ipoteca volontaria

-N°1 pignoramento.

 

Ho le seguenti domande:

1) A chi spettano le spese di cancellazione? Il notaio delegato alla vendita afferma che il suo compito si ferma alla predisposizione del decreto di trasferimento e al pagamento degli oneri del trasferimento (registro/ipotecaria/catastale) con l'anticipo spese presente in offerta. Non si occupa delle cancellazioni delle formalità e per questo dovrei rivolgermi ad esterni.

2) Essendo gli immobili 2 distinti (casa e garage) gravanti dalla stessa ipoteca, le formalità da cancellare sono 2 in tutto o 2 per immobile?

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2019

A nostro avviso se l'ordinanza di vendita nulla dice in proposito, le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono a carico della procedura.

In giurisprudenza è stato affermato che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

stessa conclusione si ricava dall'art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227. La norma, nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

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