inexecutivis
pubblicato
26 gennaio 2019
Rispondiamo all'interrogativo partendo dal tenore dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale “i cancellieri [e, dunque, in caso di delega, il professionista delegato], per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.
Aggiungiamo che a mente dell'art 586 c.p.c. il decreto di trasferimento contiene l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che gravano sul bene trasferito. Si tratta, come noto, di una previsione che attua il principio del così detto effetto purgativo della vendita forzata, principio in forza del quale l'acquisto compiuto in sede esecutiva è tendenzialmente libero da formalità pregiudizievoli.
Il precipitato di questo postulato è che nel momento in cui si procede alla trascrizione del decreto di trasferimento si deve contestualmente provvedere alla cancellazione de gravami poiché altrimenti il dettato normativo non risulta rispettato, atteso che, per un periodo più o meno lungo l'aggiudicatario si vedrà titolare di un bene gravato da vincoli pregiudizievoli.