Cancellazione ipoteca volontaria "cambiali"

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2021
Patri pubblicato 13 maggio 2021

Salve, premesso che 

"la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);",

ciò premesso, se devo procedere alla cancellazione, a seguito di decreto di trasferimento, di un'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di cambiali iscritta a favore di un soggetto privato contro altro soggetto privato (l'esecutato), a quanto ammontano i costi ?

Non posso applicare l'esenzione di cui sopra e pagare solo € 35,00 di tassa ipotecaria giusto ?

Dovrò invece calcolare, pur trattandosi di ipoteca volontaria,  lo 0,5% del minor valore tra prezzo di aggiudicazione e totale dell'ipoteca iscritta (con minimo di € 200,00) + € 59,00 bollo + € 35,00 tassa ipotecaria, giusto ?

Trattasi inoltre sempre di "restrizione beni" ?

 

Grazie mille in anticipo, saluti.

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2021

L’art. 15 D.P.R. 29/09/1973, n. 601, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie” prevede che l’esenzione spetta per:

- le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione;

- alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi

- effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine.

Dal testo normativo si evince che se la garanzia non è riferita ad un finanziamento bancario, nei termini sopra descritto, l’agevolazione non spetta.

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