Cancellazione formalità pregiudizievoli e spese ipoteca iscritta a garanzia di mutuo

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  • Ultimo messaggio 13 dicembre 2018
gmc972 pubblicato 09 dicembre 2018

Buonasera,

avrei due domande da porvi.

Prima domanda

Nell'ordinanza del Tribunale per l'asta di un immobile di mio interesse si specifica che

"l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;"

Nella stessa ordinanza viene anche detto che: 

"nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l’aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all’acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L’importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all’aggiudicazione."

Contattato per un chiarimento, il custode sostiene che le spese di cancellazione delle formalità sono a carico dell'aggiudicatario (lo sostiene richiamando l'ultimo passaggio dell'ordinanza riportato qui sopra). Io non sono convinto di questa interpretazione e chiedo a voi un parere.

Seconda domanda:

Sempre dall'ordinanza:

"qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall’art.2855 c.c.., così come individuata dal delegato."

Pur avendo letto l'art 2855, non mi è chiaro quali siano i limiti disposti in merito a interessi, accessori e spese di procedura... potete aiutarmi a comprenderli e - sopratutto - a capire se sono importi extra rispetto al prezzo di aggiudicazione dell'immobile o se sono inclusi in questo prezzo?

Grazie.

inexecutivis pubblicato 13 dicembre 2018

Purtroppo non possiamo rispondere al primo interrogativo. L'ordinanza di vendita è oggettivamente contraddittoria, e solo un provvedimento modificativo della stessa da parte del giudice dell'esecuzione potrà sciogliere il nodo.

È invece possibile rispondere compiutamente al secondo quesito, evidenziando sin da subito che la previsione contenuta nell'ordinanza di vendita non determina per l'aggiudicatario alcun aggravio.

Invero, ai sensi dell’art. 41, comma 4 d.lgs 385/1993 (testo unico bancario) "Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

La previsione, dunque, attribuisce semplicemente all'istituto di credito la possibilità di ricevere direttamente dall'aggiudicatario il saldo prezzo nella misura corrispondente al suo credito, il che non si traduce nel fatto che se il credito della banca sia maggiore del prezzo di aggiudicazione l'aggiudicatario sia tenuto a versare la differenza (anche se il tenore letterale della norma può indurre in errore); il legislatore ha voluto semplicemente dire che ove il prezzo di aggiudicazione fosse superiore al credito della banca, il versamento diretto in suo favore sarebbe dovuto nei limiti del credito.

In ogni caso, si tratta di previsione la cui attuazione è demandata al professionista delegato, sicché l'aggiudicatario deve semplicemente limitarsi a versare il prezzo di aggiudicazione sul conto corrente indicatogli da questi.

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