Cancellazione formalità pregiudizievoli

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  • Ultimo messaggio 27 dicembre 2019
Fabrizio 70 pubblicato 26 dicembre 2019

Buongiorno,

chiedo un Vs. prezioso consiglio in merito ad una problematica sorta dopo l'aggiudicazione di un immobile.

Dopo aver ottenuto la proprietà dell'immobile nel mese di aprile, a seguito di una verifica effettuata dal mio notaio di fiducia è emerso che non tutti i gravami dell'immobile sono stati cancellati, nello specifico una "Trascrizione di Domanda Giudiziale" del 19/10/2007 - esecuzione in forma specifica (Punto N. 3). Sentito telefonicamente il Delegato del Giudice, mi riferisce che la stessa non può essere cancellata. La domanda è la seguente: per quale motivo non può essere cancellata se la stessa ordinanza, prevista del D.T., prevede la cancellazione di tutte le formalità relative all'unità immobiliare trasferita, peraltro a carico della porcedura. Qualora fosse possibile a chi mi posso rivolgere ???

Grazie per il Vs. contributo

 

Allega file

inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento".

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.

La domanda giudiziale non può invece essere cancellata. L’effetto prenotativo della medesima, che si ricava dalla lettura degli artt. 2652 e 2653 c.c. si consegue attraverso l’annotazione della relativa sentenza ai sensi dell’art. 2655 c.c.

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

In ogni caso, la cosa non costituisce un problema poiché nel decreto di trasferimento il giudice si è premurato di specificare che la domanda giudiziale non è opponibile, e quindi non può in alcun modo incidere sulla circolazione del bene.

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