Cancellazione della rettifica del pignoramento

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  • Ultimo messaggio 27 maggio 2022
Delegato-custode pubblicato 18 maggio 2022

Pregmi Esperti, 

quale delegato alla vendita mi accingo a redigere la bozza del decreto di trasferimento e, a seguito di ispezione ipotecaria, ho appurato la trascrizione della rettifica del pignoramento.

Nello specifico, nelle more della procedura esecutiva il giudice ha ordinato l'integrazione della nota di trascrizione del pignoramento atteso che nella stessa era stato, erroneamente, indicato il numero di un particella (peraltro graffata con altra particella correttamente indicata).

Mi chiedo quindi se oltre alla cancellazione/restrizione del pignoramento debba essere indicata la cancellazione/restrizione della rettifca.

A mio avviso, proprio perchè la formalità di riferimento è la trascrizione del pignoramento, non avrebbe senso richiedere (e pagare) anche la cancellazione della rettica che, a rigor di logica, dovrebbe, di rifflesso, risultare priva  di valore. Per altro verso, forse è meglio abbondare!?

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

A nostro avviso occorre, prudenzialmente, procedere alla cancellazione anche della integrazione del pignoramento. Osserviamo, in proposito, che Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2017, n, 5780, ha affermato che "In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi".

Ricordiamo che la rettifica degli atti notarili è stata riconosciuta dall’art. 1, comma 1, d.lgs 2 luglio 2010, n. 110, che ha inserito nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo l’art. 59, l’articolo 59-bis che recita «Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato».

Normalmente, alla esecuzione della trascrizione in rettifica si provvede mediante una nuova trascrizione nei Registri immobiliari che ripete la trascrizione precedente con i nuovi dati rettificati, con l’indicazione del collegamento con la formalità precedente, e l’esplicitazione della funzione di rettifica nel quadro D della nota.

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