Cancellazione dell'enfiteusi con il decreto di trasferimento

  • 7,4K Viste
  • Ultimo messaggio 27 maggio 2022
grazia77 pubblicato 05 luglio 2021

Salve, sulla visura catastale di un immobile pignorato risulta esserci enfiteusi in favore del comune. Nella perizia il geometra dichiara di essersi recato in comune e che non risulta da nessuna parte il diritto da parte del comune per cui a suo parere può essere venduta la piena proprietà e non la sola enfiteusi.

Quello che vorrei capire è se il delegato alla vendita può fare nel decreto di trasferimento anche la cancellazione del diritto del concedente da parte del comune.

Grazie 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 12 luglio 2021

Rispondiamo alla domanda osservando che probabilmente potrebbe trattarsi di un originario livello. Accade infatti a volte che dall’esame della documentazione ipocatastale o della certificazione notarile sostituiva emerga che il bene risulti gravato da livello.

Il livello è un contratto agrario, in uso nel medioevo e rimasto in vita fino agli inizi del 1800, che consisteva nella concessione di una terra dietro il pagamento di un fitto, la cui durata era generalmente di 19 anni per evitare l’usucapione; il diritto, cosiddetto dominio utile, col tempo divenne alienabile. Il rapporto generalmente sorgeva tra il proprietario (spesso un nobile, un monastero, una chiesa) e il livellario.

Oggi esso è integralmente assimilabile all’enfiteusi, con la conseguenza che il terreno gravato da livello può essere oggetto di affrancazione (Cass. civ., sez. II, 12 giugno 1961 n. 1366; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1963 n. 1682.). Ne deriva che, come per il diritto enfiteutico, anche il terreno gravato da livello può essere oggetto di pignoramento. Anche in termini più recenti la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto, affermando che “Il regime giuridico del cosiddetto "livello" va assimilato a quello dell’enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. Ne consegue che l’accertamento positivo o negativo dell’esistenza del "livello" esula dalla competenza "ratione materiae" della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell’ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari. (Cass. civ., Sez. VI - II, 6 giugno 2012, n. 9135).

Chiaramente, di esso non potrà essere disposta la cancellazione ma occorre comunque preliminarmente verificare dai pubblici registri immobiliari se esso risulti trascritto, indipendentemente da quanto risulta al catasto.

vincdec10 pubblicato 12 maggio 2022

Buonasera. Che valdità ha un atto ricognitivo di enfiteusi urbana trascritto nei registri immobiliari  nei confronti della procedura esecutiva immobiliare intentata verso un presunto debitore intestatario in ditta catastale?

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

Nessuna se la trascrizione è successiva alla trascrizione del pignoramento

Close