Cancellazione dei gravami e trasferimento di proprietà-tempistiche

  • 120 Viste
  • Ultimo messaggio 18 dicembre 2020
giù pubblicato 17 dicembre 2020

Buona sera, ad aprile 2019 mi sono aggiudicato un immobile che ho successivamente saldato a luglio. Il decreto di trasferimento mi è stato consegnato a gennaio 2020. Da allora non ho più avuto notizie da parte del delegato per quanto riguarda la cancellazione dei gravami ed il trasferimento di proprietà ,se non- "ci sto lavorando". Condizione che mi ha causato non pochi problemi e danni (ad oggi non posso avere l allaccio all'acqua ad esempio)! È normale tutto ciò ? Ci sono dei termini entro cui il delegato deve adempiere ai suoi doveri? Come posso difende il mio diritto di entrare in possesso reale dell'immobile? Ho la sensazione di aver subìto una forma di abuso. Grazie a chi potrà aiutarmi a capire.

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

Ai sensi dell’art. 586 c.p.c. il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento.

Non esiste un termine entro il quale le formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile devono essere cancellate, con la conseguenza che il professionista delegato deve provvedere immediatamente.

All'adempimento prescritto deve provvedere il professionista delegato per effetto della espressa previsione dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c..

Quanto al possesso dell'immobile, il professionista, anche qui, deve attivarsi immediatamente.

Le suggeriamo di diffidarlo formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.).

Close