Una delle problematiche classiche nell’ambito delle attività del professionista delegato legate al decreto di trasferimento attiene certamente agli adempimenti fiscali ad esso connessi, adempimenti che, nonostante la pluralità di interventi, le riforme del processo esecutivo intervenute nel 2005, nel 2006, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 non hanno disciplinato.
Fra questi si segnala, in particolare, quello relativo all’assolvimento degli obblighi IVA legati all’ipotesi in cui l’esecutato, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, non possa o non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione, e (soprattutto) l’aggiudicatario non sia a sua volta soggetto passivo IVA.
Dunque, anche nella vendita forzata il meccanismo di funzionamento IVA necessita di un comportamento del soggetto cedente, il quale ha l’obbligo di emettere la fattura, di registrarla, di addebitare in rivalsa l’importo dell’imposta al soggetto acquirente, e di versare quindi l’imposta medesima nei termini di legge.
La dottrina che si è occupata di questa tematica, con specifico riferimento all’ipotesi di delega al notaio delle operazioni di vendita, ha evidenziato l’esistenza di un vuoto normativo, anche attraverso il raffronto con il fallimento, ove il problema non si pone in quanto, per espressa disposizione dell’art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Parimenti, ha constatato l’impossibilità di colmare tale vuoto normativo ricorrendo alla disciplina fallimentare, attesa la diversità fra la figura del curatore e quella del delegato, ove si consideri come il primo è organo della procedura (che continua l’attività dell’imprenditore assumendo la gestione del suo patrimonio), laddove il professionista delegato interviene esclusivamente nel compimento di uno o più atti del subprocedimento di vendita, che costituisce solo uno dei momenti in cui si articola il procedimento. Infine, ha delimitato l’area di maggiore problematicità del tema, ossia quella legata all’ipotesi in cui l’aggiudicatario non sia un soggetto IVA, posto che invece allorquando l’aggiudicatario sia un soggetto IVA, sullo stesso grava l’obbligo di c.d. autofatturazione ove il debitore non provveda, ex art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
L’assenza di disciplina ha prodotto l’instaurarsi di prassi disomogenee presso i Tribunali, tendenti fondamentalmente a spostare l’obbligo di emissione della fattura o in capo al professionista delegato o in capo all’aggiudicatario.
A titolo esemplificativo, possono ricordarsi i seguenti diversi orientamenti:
- fatturazione da parte del professionista delegato, facendo rientrare questa “operazione” nell’ambito della contabilità di quest’ultimo;
- fatturazione da parte del professionista delegato ma utilizzando la partita IVA del tribunale, indicando quale “numero” della fattura il numero di ruolo del procedimento cui la fattura si riferisce;
- onere dell’aggiudicatario di versare direttamente all’erario l’IVA dovuta in nome e per conto dell’esecutato.
Al fine di indirizzare gli operatori sono intervenuti sia l’Agenzia delle Entrate che il Ministero della Giustizia.
La prima ha provveduto con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
La scelta di fondo seguita dall’Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest’ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte “limitata” sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell’erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell’incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest’ultimo ha l’obbligo di emettere la fattura con l’addebito della relativa IVA, precisandosi che l’IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l’importo all’impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest’ultima.
È evidente che rispetto a questi precedenti la novità dell’intervento ultimo dell’Agenzia si incentra sulla ritenuta natura “limitata” della soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato, dalla quale l’Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell’esecutato.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ove si precisa che “tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario, tra cui l’individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l’esatta liquidazione dell’imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell’IVA: per l’aggiudicatario, quello di versare l’importo alla ditta esecutata, per quest’ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all’aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate”.
Comunque, la soluzione che si è affermata nei tribunali è quella indicata dall'Agenzia delel Entrate, per cui gli adempimenti relativi alal riapertura della partita iva (evidentemente per procedere agli adempimenti fiscali) gravano sul delegato.