canceliazione domanda giudiziale

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  • Ultimo messaggio 02 settembre 2019
studiolegaleassociatoturcogiacchello pubblicato 30 agosto 2019

Buon pomeriggio,

in qualità di professionista delegato alle vendite sono a richiederVi un'informazione.

Ho curato di recente la redazione di un decreto di trasferimento di un immobile (non divisibile) di comproprietà tra il debitore e altro soggetto non esecutato; tra le varie formalità pregiudizievoli a carico dell'immobile vi è anche una domanda giudiziale, nello specifico trattasi di ordinanza di divisione ex art. 181 c.p.c.e 600 c.p.c.

In sintesi il giudice DELL'ESECUZIONE con la suddetta ordinanza aveva fissato udienza avanti a sè quale giudice della DIVISIONE fissando i termini per le notifiche, iscrizione a ruolo e così via della domanda giudiziale di divisione. La causa divisionale è poi stata definita nel senso che l'immobile non è stato ritenuto comodamente divisibile e il giudice della causa divsionale mi ha incaricato di vendere l'intero.

Cosa che ho fatto con il decreto di trasferimento già firmato dal giudice della causa divisionale. Trattandosi però di domanda giudiziale non ho disposto all'interno del decreto di trasferimento l'ordine di cancellarla.

La mia domanda è questo; per la cancellazione della suddetta domanda (ordinanza di divisione) è competente a decidere il giudice dell'esecuzione  o quello della causa divisionale ? Si tratta dello stesso Giudice ma in qualità diverse. Peraltro si tratta di domanda giudiziale trascritta dopo la trascrizione del pignoramento  e quindi non opponibile all'aggiudicatario.

Vi ringrazio.

Distinti saluti.

Avv. Erika Giacchello

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2019

Per rispondere alla domanda formulata occorre svolgere due premesse.

La prima è quella per cui a mente dell’art. 788, comma 3 c.p.c. alla vendita che si svolge in seno ad un giudizio di divisione (endoesecutiva o meno che sia) si applicano le previsioni di cui all’art. 570 e ss c.p.c., e quindi anche questa vendita si conclude con la pronuncia di un decreto di trasferimento pronunciato ex art. 586 c.p.c.

La seconda è quella in forza della quale le domande giudiziali non vengono cancellate. Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Per esse si pone un mero problema di opponibilità/inopponibilità.

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

Ciò detto, e venendo alla domanda di divisione trascritta in sede di introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva (sulla necessità che questa domanda sia trascritta, mediante la trascrizione dell’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione ex art. 600 c.p.c., pare convenire cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817) non è infrequente che il giudice nel definire il giudizio di divisione celebrato dinanzi è sé ordini la cancellazione della domanda giudiziale (ex multis Tribunale Bari Sez. I, Sent., 04/05/2017).

Se si opta per questa soluzione è inevitabile che questa cancellazione non potrà che essere ordinata dal giudice della cognizione, essendo questi il giudice che chiude il giudizio di divisione dinanzi a sé con il decreto di trasferimento.

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