Buon pomeriggio,
in qualità di professionista delegato alle vendite sono a richiederVi un'informazione.
Ho curato di recente la redazione di un decreto di trasferimento di un immobile (non divisibile) di comproprietà tra il debitore e altro soggetto non esecutato; tra le varie formalità pregiudizievoli a carico dell'immobile vi è anche una domanda giudiziale, nello specifico trattasi di ordinanza di divisione ex art. 181 c.p.c.e 600 c.p.c.
In sintesi il giudice DELL'ESECUZIONE con la suddetta ordinanza aveva fissato udienza avanti a sè quale giudice della DIVISIONE fissando i termini per le notifiche, iscrizione a ruolo e così via della domanda giudiziale di divisione. La causa divisionale è poi stata definita nel senso che l'immobile non è stato ritenuto comodamente divisibile e il giudice della causa divsionale mi ha incaricato di vendere l'intero.
Cosa che ho fatto con il decreto di trasferimento già firmato dal giudice della causa divisionale. Trattandosi però di domanda giudiziale non ho disposto all'interno del decreto di trasferimento l'ordine di cancellarla.
La mia domanda è questo; per la cancellazione della suddetta domanda (ordinanza di divisione) è competente a decidere il giudice dell'esecuzione o quello della causa divisionale ? Si tratta dello stesso Giudice ma in qualità diverse. Peraltro si tratta di domanda giudiziale trascritta dopo la trascrizione del pignoramento e quindi non opponibile all'aggiudicatario.
Vi ringrazio.
Distinti saluti.
Avv. Erika Giacchello