inexecutivis
pubblicato
05 aprile 2021
Per rispondere all’interrogativo occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento, dopo aver premesso il fatto che il d.m. 15/05/2009, n. 80, recante “Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati” all’art. 2 comma 3 prevede che “In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta”.
Occorre allora chiedersi cosa accada quando la procedura si estingua prim’ancora della stima.
A questo punto a nostro avviso non potrà che partirsi dalla previsione di cui all’art. 2 comma uno, il quale prevede che comunque il compenso non può essere inferiore ad €. 250,00. Questo importo potrà essere aumentato in casi di difficoltà eccezionali, ex art. 2 comma 5, e potrà altresì essere aumentato, in misura complessiva variabile tra il 5 ed il 20% se il custode a svolto le specifiche attività di cui all’art. 3.