Calcolo spese in asta congiunta

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  • Ultimo messaggio 22 maggio 2018
ale2288ps pubblicato 14 maggio 2018

Buongiorno mi chiamo Alessandro Gambini, in data 30/04/2018 mi sono aggiudicato congiuntamente un immobile prima casa per un valore di 135.000,00. Ad oggi l avvocato delegato non ha fatto sapere nulla riguardo al saldo finale. Ci potrebbe chiedere il pagamento doppio del decreto di trasferimento ? Quindi 825 + 825 ? Invece per quanto riguarda le tasse al 2% come prima casa? Anche queste posso essere chieste doppie ? Grazie per la risposta

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inexecutivis pubblicato 17 maggio 2018

No. La cessione, sia ai fini della determinazione del compenso di cui al dm 227/2015 che ai fini della determinazione dell'imposta di registro, va considerata unica.

mic1972 pubblicato 19 maggio 2018

Buonasera, mi è sorto un dubbio riguardo la determinazione dell'imposta di registro quando a un'asta congiunta partecipano due soggetti così:

1)  TIZIO risiede nel comune X, e non ha proprietà immobiliari di tipo residenziale.

2)  CAIO risiede nel comune Y, in un'abitazione di cui possiede una certa quota di proprietà.

3)  L'immobile all'asta è ubicato nel comune Y.

Questi due soggetti potrebbero usufruire delle agevolazioni prima casa? Se sì, sotto quali condizioni?

Grazie, saluti.

Michele

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2018

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Dette agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), anche se acquistate con atto separato.

Per completezza va detto che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Come si vede, non è necessario che il contribuente trasferisca la residenza nell’immobile acquistato con i benefici prima casa, essendo semplicemente necessario che abbia (o la trasferisca entro 18 mesi) la residenza nello stesso comune.

Come si vede, allora, mentre tizio potrà godere dei benefici prima casa trasferendo la residenza nel comune dove è situato l’immobile entro 18 mesi d’all’acquisto, caio potrà usufruire delle medesime agevolazioni fiscali solo se l’immobile già posseduto sia stato acquistato con i benefici prima casa, e sia rivenduto entro un anno.

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