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pubblicato
17 maggio 2018
Il terreno, essendo pertinenza dell'abitazione, sarà assoggettato alla stessa discipina fiscale del fabbricato in forza della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In quanto tale, anche ad esso è possibile applicare (se l'aggiudicatario lo ritiene) la disciplina del prezzo valore di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Si tratta di una disciplina (che consente di determinare la base imponibile dell’imposta di registro ponendo a base del calcolo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per determinati coefficienti) che si applica alle sole cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.
L’unico caso in cui la disciplina del prezzo valore si applica anche ai terreni è quello in cui esso costituisca pertinenza di un fabbricato ad uso abitativo. In tale ipotesi si potrà applicare siffatto criterio di determinazione della base imponibile, qualora il terreno sia ceduto contestualmente alla casa di abitazione. La precisazione si deve alla risoluzione n. 149/E dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia delle Entrate, la quale si è pronunciata in risposta ad una istanza di interpello in cui si chiedevano lumi relativi alla stipula di un atto riguardante la cessione di un compendio costituito da fabbricati e terreni.