Calcolo spese in asta congiunta

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  • Ultimo messaggio 18 maggio 2018
ale2288ps pubblicato 13 maggio 2018

Buonasera, in data 30/04/2018 mi sono aggiudicato congiuntamente un immobile prima casa per un valore di 135.000,00. Ad oggi l avvocato delegato non ha fatto sapere nulla riguardo al saldo finale. Ci potrebbe chiedere il pagamento doppio del decreto di trasferimento ? Quindi 825 + 825 ? Invece per quanto riguarda le tasse al 2% come prima casa? Anche queste posso essere chieste doppie ? Grazie per la risposta

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inexecutivis pubblicato 14 maggio 2018

No, il compenso, ai sensi del dm 227/2015, deve essere calcolato una sola volta, e così pure per quanto riguarda l'imposta di registro. Si tratta, infatti, di una cessione sola.

ale2288ps pubblicato 14 maggio 2018

Grazie per la risposta, altra domanda vi pongo. Il lotto unico che mi son aggiudicato è formato dalla casa e da un terreno agricolo che risulta dalla perizia pertinenza dell immobile stesso. Domanda, andrò a pagare le tasse anche sul terreno ? Se si come possono calcolarle ?

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2018

Il terreno, essendo pertinenza dell'abitazione, sarà assoggettato alla stessa discipina fiscale del fabbricato in forza della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In quanto tale, anche ad esso è possibile applicare (se l'aggiudicatario lo ritiene) la disciplina del prezzo valore di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Si tratta di una disciplina (che consente di determinare la base imponibile dell’imposta di registro ponendo a base del calcolo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per determinati coefficienti) che si applica alle sole cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

L’unico caso in cui la disciplina del prezzo valore si applica anche ai terreni è quello in cui esso costituisca pertinenza di un fabbricato ad uso abitativo. In tale ipotesi si potrà applicare siffatto criterio di determinazione della base imponibile, qualora il terreno sia ceduto contestualmente alla casa di abitazione. La precisazione si deve alla risoluzione n. 149/E dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia delle Entrate, la quale si è pronunciata in risposta ad una istanza di interpello in cui si chiedevano lumi relativi alla stipula di un atto riguardante la cessione di un compendio costituito da fabbricati e terreni.

ale2288ps pubblicato 17 maggio 2018

In sostanza come devo calcolare l imposta avendo una rendita catastale di 238,60 e un reddito dominicale di 5,19?

inexecutivis pubblicato 18 maggio 2018

Li deve aumentare del 5%, moltiplicare per 110 e calcolare il 2% sul risultato così ottenuto. il risultato è pari a 563,15 che deve essere arrotondato ad €. 1.000,00 ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23. 

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