calcolo spese d'asta

  • 1,1K Viste
  • Ultimo messaggio 02 aprile 2018
  • Argomento risolto
mauro060 pubblicato 15 marzo 2018

Salve,Volevo essere piu chiaro, mi sono aggiudicato all'asta un immobile, sull'avviso d'asta veniva specificato che per gli oneri potevo usufruire della norma prezzo-valore (imposta al 2%)  Il GE mi comunica successivamente all'aggiudicazione che nel frattempo l'impresa e' fallita ed ha optato per il regime d'IVA (cosi facendo andrei a pagare ca. 8000€ in piu') mi chiedo

1) Ma come e' possibile se nell'avviso viene specificato che posso avvalermi della norma-prezzo valore, senza che fosse menzionato che la ditta poteva optare al regime d'iva.

2) L'immobile e' stato costruito 8 anni fa ed e' stato fatto una locazione con riscatto non andata a buon fine.

3) Questa è un asta dettata da norme di un tribunale, ho partecipato proprio perche non c'era specificato alcun regime d'iva. Non e' una trattativa di una compravendita tra privati, posso fare annullare l'aggiudicazione? ce la possibilita di fare rispettare le regole imposte dal tribunale? mi sa tanto di truffa.....

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
antonellarossi pubblicato 16 marzo 2018

Buongiorno mi sono aggiudicata un appartamento alla asta per una cifra di 87000€. Vorrei sapere a quanto ammontano le spese dopo l'aggiudicazione. Grazie

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2018

Rispondiamo in primo luogo alla domanda di Mauro 060.

Rispondiamo alla domanda formulata osservando, in linea generale, che l'art.1 del d.P.R. n. 633/72 assoggetta all'imposta sul valore aggiunto le “cessioni di beni” effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

Il concetto di cessione è esplicitato al successivo art. 2, a mente del quale "costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere".

Dunque, anche la “cessione” effettuata in sede concorsuale soggiace in generale (ed a patto che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’imposta, e di cui diremo tra un attimo) alla disciplina dell’IVA.

Questo assunto è stato fatto proprio sia dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la Risoluzione 193/E del 26 novembre 2001, nella quale si è precisato che il legislatore "non ha fatto riferimento ad uno specifico tipo negoziale previsto dal codice civile, ma ha adottato un'ampia formula definitoria, suscettiva di  ricomprendere tutti gli atti che comportano, come effetto giuridico, un trasferimento della proprietà di beni di ogni genere (ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento) a titolo oneroso" che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza del 12 agosto 1997, n. 7528 ha osservato che le vendite forzate costituiscono cessioni di beni ai fini IVA in quanto l'art. 2 non distingue "fra la natura volontaria o coattiva del trasferimento”.

Fatta questa premessa, e venendo al caso da lei prospettato, dobbiamo osservare che in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

in definitiva, il fatto che ricorrano le condizioni indicate nella domanda, non esclude che il trasferimento del bene non sia soggetto alla applicazione dell'IVA.

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2018

Con riferimento alla domanda posta da antonellarossi non siamo in grado di fornire alcuna risposta, poichè nulla sappiamo dell'immobile e di eventuali benefici fiscali richiesti o richiedibili.

La invitiamo pertanto a fornire il maggior numero di dettagli possibili.

mauro060 pubblicato 18 marzo 2018

Salve,Volevo essere piu chiaro, mi sono aggiudicato all'asta un immobile, sull'avviso d'asta veniva specificato che per gli oneri potevo usufruire della norma prezzo-valore (imposta al 2%)  Il GE mi comunica successivamente all'aggiudicazione che nel frattempo l'impresa e' fallita ed ha optato per il regime d'IVA (cosi facendo andrei a pagare ca. 8000€ in piu') mi chiedo

1) Ma come e' possibile se nell'avviso viene specificato che posso avvalermi della norma-prezzo valore, senza che fosse menzionato che la ditta poteva optare al regime d'iva.

2) L'immobile e' stato costruito 8 anni fa ed e' stato fatto una locazione con riscatto non andata a buon fine.

3) Questa è un asta dettata da norme di un tribunale, ho partecipato proprio perche non c'era specificato alcun regime d'iva. Non e' una trattativa di una compravendita tra privati, posso fare annullare l'aggiudicazione? ce la possibilita di fare rispettare le regole imposte dal tribunale? mi sa tanto di truffa.....

 

mauro060 pubblicato 18 marzo 2018

Salve,Volevo essere piu chiaro, mi sono aggiudicato all'asta un immobile, sull'avviso d'asta veniva specificato che per gli oneri potevo usufruire della norma prezzo-valore (imposta al 2%)  Il GE mi comunica successivamente all'aggiudicazione che nel frattempo l'impresa e' fallita ed ha optato per il regime d'IVA (cosi facendo andrei a pagare ca. 8000€ in piu') mi chiedo

1) Ma come e' possibile se nell'avviso viene specificato che posso avvalermi della norma-prezzo valore, senza che fosse menzionato che la ditta poteva optare al regime d'iva.

2) L'immobile e' stato costruito 8 anni fa ed e' stato fatto una locazione con riscatto non andata a buon fine.

3) Questa è un asta dettata da norme di un tribunale, ho partecipato proprio perche non c'era specificato alcun regime d'iva. Non e' una trattativa di una compravendita tra privati, posso fare annullare l'aggiudicazione? ce la possibilita di fare rispettare le regole imposte dal tribunale? mi sa tanto di truffa.....

 

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2018

A nostro avviso non vi sono i presupposti per chiedere ed ottenere la revoca dell’aggiudicazione.

Invero, ai sensi dell’art. 571, primo comma c.p.c., l'offerta è irrevocabile, salvo che il giudice ordini l'incanto o siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. Analoga conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 587 c.p.c., a mente del quale qualora l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito il Giudice ne dichiara la decadenza, trattenendo la cauzione e disponendo un nuovo incanto.

Parimenti, la fattispecie non è ascrivibile all’interno della categoria dei vizi della cosa venduta, poiché qui non si è in presenza di un vizio, la cui disciplina è peraltro esplicitamente esclusa in tema di vendita forzata dall’art. 2922 c.c..

Va ancora detto, che la disciplina fiscale applicabile ad una fattispecie deriva direttamente dall’applicazione della normativa di riferimento, che l’acquirente conosce o comunque è tenuto a conoscere in forza del generale principio di conoscenza e conoscibilità delle norme giuridiche (è noto il brocardo ignorantia legis non excusat).

Certamente, profili di responsabilità in capo al professionista delegato potrebbero ravvisarsi allorquando egli abbia indicato nell’avviso di vendita come operante un regime fiscale diverso (e più oneroso per l’aggiudicatario) da quello che poi in effetti regolava il trasferimento in base al diritto positivo. Ciò in ragione di un elementare principio di tutela dell’affidamento circa la legittimità degli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario. In termini simili si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene in una fattispecie del tutto diversa, nella quale non venivano in rilievo profili di responsabilità del delegato) che gli atti della procedura, siccome provenienti da un ufficio giudiziario, sono tali per cui l’offerente deve poter fare affidamento sulla loro correttezza (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).

Tuttavia, dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui il differente trattamento tributario del decreto di trasferimento deriva dall’intervenuto fallimento del debitore esecutato, sicché, se così stanno le cose, nessuna responsabilità gli può essere ascritta.

mauro060 pubblicato 24 marzo 2018

Non mie' chiara pero' una cosa come posso fare per far valere i miei diritti?, il delegato dice che dipende dal curatore, il curatore invece dice che e' cosi....eppure  la ditta e' fallita 35gg prima dell'asta era sufficiente che il curatore sospendesse l'asta e faceva eliminare che i si poteva avvalere della norma prezzo valore(non avrei fatto alcun rilancio o neanche partecipato)  Intanto io ho firmato di avere letto l'avviso attentamente (non vi era menzionato affatto di IVA ne di fallimento). Hanno capito che c'e' stato un errore ma nessuno lo riconosce  cosa posso fare????  

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2018

Come abbiamo detto nelle precedenti risposte, a nostro avviso è dubbio che possa essere fatta valere una qualche resposnsabilità nei confronti di alcuno. Certamente non nei confronti del curatore, il quale nell'esercizio delle sue funzioni ha individuato il regime applicabile alla vendita, essendosi sostituito al fallito nella gestione dei rapporti con l'Erario.

Anche il professionista delegato ci sembra immune da responsabilità, poichè il fallimeno è intervenuto dopo che la vendita era già stata disposta.

E' vero quanto si afferma nella domanda, e cioè che avrebbe potuto procedersi alla sospensione della vendita (cui doveva conseguire un nuovo avviso di vendita e una nuova data per il deposito delle offerte). Tuttavia questo presuppone la prova che il professionista delegato abbia avuto conoscenza in tempo utile del fallimento del debitore. Se così fosse, l'unico rimedio che si potrebbe provare ad utilizzare è quello di agire in giudizio contro il delegato per chiedere il risarcimento del danno pari alla differenza tra il nuovo e più oneroso trattamento fiscale e quello precedentemente indicato come praticabile nell'avviso di vendita.

mauro060 pubblicato 30 marzo 2018

grazie  per la risposta....ma qui non siamo in presenza di un vizio della cosa ma di un vizio procedurale (in una normale procedura di compra vendita ci sono tutti i presupposti di annullamento). In base a quale articolo di legge un curatore possa scavalcare e "sbuggiardare" un atto pubblico un'avviso d'asta?  Un tribunale non dovrebbe tutelare anche l'aggiudicatario?? grazie per la risposta

inexecutivis pubblicato 02 aprile 2018

grazie a lei

Close