Calcolo spese aquirente

  • 227 Viste
  • Ultimo messaggio 07 aprile 2019
fabio pubblicato 01 aprile 2019

Salve, 

Devo partecipare ad un'asta per una procedura che include 2 Beni.

Io sono interessato e faro' una offerta solo per il Bene1 che include 1 appartamento (A/2 rendita 825,15), ed 1 posto auto (C6 rendita 48,34). 

Se assumiamo un prezzo d'acquisto di €175.000, quali sono le spese che dovro' sostenere per:

- oneri fiscali e tributari; 

- compenso delegato alla vendita incaricato della registrazione, trascrizione, voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalita pregiudizievoli

Al momento sono proprietario di un immobile al 50% che spero di vendere prima di questa asta: poterebbe calcolare i valori per prima o seconda casa?

La ringrazio

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.p.r. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110.

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4% (del prezzo di aggiudicazione), mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma 3 prevede che il giudice può aumentare o diminuire questo importo in misura non supoeriore al 60%, tenuto conto della complessità delle operazioni svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”.

Quindi, nel suo caso, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale dovrebbero avere un costo complessivo di circa 2100 euro, mentre il compenso del delegato dovrebbe aggirarsi intorno ai 550 euro, oltre cap ed (eventuale) iva.

mescitorem pubblicato 04 aprile 2019

Necessito di un chiarimento.

Acquisto prima casa da persona fisica, costruita da circa 10 anni da esecutato successivamente dichiarato fallito,

Si applica l'imposta di registro sul valore catastale rivalutato oppure l'iva sul prezzo di aggiudicazione?

Questo perchè il delegato inizialmente ha dichiarato imposta di registro mentre ora, in fase di conteggio imposte, ho sentito parlate di iva.

Qual'è limposta corretta per una casa con valore catastale di 500 euro e prezzo di aggiud. di 100000 euro?

grazie

inexecutivis pubblicato 07 aprile 2019

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente, se soggetto passivo IVA, abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Quanto all’imposta di registro, essa verrà applicata sulla minor somma tra il prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 110 (quindi rendita catastale per 115).

Close