inexecutivis
pubblicato
26 gennaio 2018
- Ultima modifica 26 gennaio 2018
La domanda è davvero troppo generica, e non ci consente risposte precise.
Ci limiteremo pertanto ad alcune indicazioni di massima.
Per quanto riguarda i fabbricati, al fine di verificare se il loro trasferimento soggiace o meno ad iva occorre tenere in considerazione l’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, secondo il quale le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;
2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.