inexecutivis
pubblicato
15 settembre 2020
Rispondiamo all’interrogativo osservando che a nostro avviso l’espressione utilizzata dal d.m. 227/2015 si riferisce alla eventualità in cui in sede di distribuzione del ricavato sia necessaria la formazione di una pluralità di masse in ragione del fatto che è stato eseguito il pignoramento contro una pluralità di debitori.
Il caso ricorre, ad esempio, quando il pignoramento viene eseguito da tizio contro i suoi debitori, caio e sempronio, ciascuno comproprietario del medesimo immobile.
In una situazione di tal fatta, se dovessero intervenire ulteriori creditori di uno solo dei debitori (ad esempio la società alfa interviene per un credito nei soli confronti di caio e la società beta per un credito nei soli confronti di sempronio), si avrà che in sede di distribuzione del ricavato dovranno essere predisposte due “masse”, poiché aul ricavato dalla vendita i creditori presenti nella procedura concorrono in modo diverso tra loro.