calcolo compenso delegato per fase riparto

  • 175 Viste
  • Ultimo messaggio 15 settembre 2020
osvaldo pubblicato 11 settembre 2020

Vorrei chiedere un Vostro parere su come sia più corretto interpretare la locuzione contenuta nel DM n. 227/2015 all'art. 2 co. 2 primo cpv laddove è scritto: "allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4) quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori".

In particolare vorrei capire in che ipotesi il G.E. potrà liquidare più compensi al delegato per detta attività.

grazie

Osvaldo Gasparotti

New mail

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
osvaldo pubblicato 11 settembre 2020

 

  What do you want to do ? New mail

inexecutivis pubblicato 15 settembre 2020

Rispondiamo all’interrogativo osservando che a nostro avviso l’espressione utilizzata dal d.m. 227/2015 si riferisce alla eventualità in cui in sede di distribuzione del ricavato sia necessaria la formazione di una pluralità di masse in ragione del fatto che è stato eseguito il pignoramento contro una pluralità di debitori.

Il caso ricorre, ad esempio, quando il pignoramento viene eseguito da tizio contro i suoi debitori, caio e sempronio, ciascuno comproprietario del medesimo immobile.

In una situazione di tal fatta, se dovessero intervenire ulteriori creditori di uno solo dei debitori (ad esempio la società alfa interviene per un credito nei soli confronti di caio e la società beta per un credito nei soli confronti di sempronio), si avrà che in sede di distribuzione del ricavato dovranno essere predisposte due “masse”, poiché aul ricavato dalla vendita i creditori presenti nella procedura concorrono in modo diverso tra loro.

Close