Calcolo compenso delegato

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  • Ultimo messaggio 22 settembre 2018
alessandro più pubblicato 14 settembre 2018

Prezzo aggiudicazione 72500 euro Rendita catastale 567 al 2% 4 ipoteche volontarie per un tot di 330.000 euro di mutui richiesti 4 verbali di pignoramento Spese a carico dell'aggiudicatario da ordinanza Anticipate spese per il 20% del prezzo 14500 euro Quanto pagherei in conclusione vorrei almeno una stima grazie in anticipo. Ps anche se poco conosciuta e probabilmente teorica. l'aggiudicatario può presentare prima del progetto di riparto una nota di precisazione crediti dove può richiedere in prededuzione le spese sostenute. E' più teorico che pratico, ma consentirebbe all'aggiudicatario di recuperare le spese. Secondo valutazione del Giudice.

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inexecutivis pubblicato 19 settembre 2018

Non siamo in grado di rispondere alla domanda formulata, poiché occorrerebbe sapere:

1. se l'immobile è soggetto o meno ad iva;

2. se si tratta o meno dell'acquisto di una "prima casa".

Ci fornisca queste informazioni e potremo esserle d'aiuto.

alessandro più pubblicato 19 settembre 2018

Imposta al 2% quindi prima casa e senza iva Grazie

alessandro più pubblicato 19 settembre 2018

Avrei bisogno della risposta con una certa celerità non voglio essere scortese a giorni mi sarà presentato il conto e non vorrei essere impreparato grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 21 settembre 2018

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110, nel caso di prima casa.

Nel caso prospettato, dunque, l'imposta di registro dovrebbe essere pari ad €. 1.309,77 cui andrebbero ad aggiungersi €. 50 per imposta ipotecaria ed €. 50 per l'imposta catastale.

A questi importi va aggiunta la quota parte del compenso dovuto al professionista delegato.

Infatti, l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Dunque, come si vede, una porzione del compenso dovuto al professionista delegato grava sull’aggiudicatario.

La misura di questo compenso è stabilita dal DM Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227

Si tratta, in particolare, della quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo, determinato ai sensi dell’art. 2,comma 1, varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

1.      Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

2.      Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

3.      quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

4.      In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Va ancora aggiunto che ai sensi dell’art. 2 comma due del citato decreto, “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”; inoltre, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”).

Infine, non riteniamo che le spese di cancellazione delle ipoteche siano a carico dell'aggiudicatario.

Infatti, Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

alessandro più pubblicato 21 settembre 2018

Ringraziandovi in anticipo Vi chiedo cortesemente non come arrivare al calcolo ma quale potrebbe essere la stima approssimativa del conto totale onnicomprensivo ... vorrei sapere in euro quanto secondo voi andrei a pagare

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2018

Come abbiamo detto, sulla base delle informazioni ricevute l'imposta di registr odovrebbe essere pari ad €. 1.309,77 cui andrebbero ad aggiungersi €. 50 per imposta ipotecaria ed €. 50 per l'imposta catastale, a patto che l'aggiudicatario dichiari al professionista delegato che intende avvalersi della disciplina del "prezzo valore".

Il compenso a carico dell'aggiudicatario dovrebbe essere (salvo diversa valutazione del giudice) di €. 550 più cap (4%) ed IVA 22%.

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