Blocco sfratti

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  • Ultimo messaggio 28 luglio 2021
vittorio17 pubblicato 22 luglio 2021

Il 28 febbraio 2020 mi sono aggiudicato un immobile all' asta, adibito ad abitazione principale. Dopo pochi mesi ho provveduto al saldo prezzo. Il G.E., ad oggi, non ha emesso il decreto di trasferimento e ne alcun provvedimento di sfratto. Ciò premesso, visto l' art. 40 del decreto Sostegni 1 D.L. 41/2021 convertito in Legge n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021, chiedo se il caso prospettato ricade nella proroga del blocco sfratti fino al 30 settembre/31 dicembre 2021, anche se non è stato emesso nessun provvedimento di rilascio dal 28 febbraio ad oggi. Grazie

inexecutivis pubblicato 28 luglio 2021

L’art. 13, comma 13 del decreto “Mille proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021

La proroga è limitata:

1)      ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;

2)      ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Lo Lo stesso art. 13, al comma 14 ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale dell’esecutato, già prevista dall’art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27.

Successivamente, l’art. 40 quater D.L. 22/03/2021, n. 41 recante (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”) convertito, con modificazioni, con l. 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che la predetta sospensione è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

E' dunque chiaro che la sospensione non si applica ai provvedimenti adottati dopo il 30 giugno 2021.

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