blocco sfratti

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  • Ultimo messaggio 21 maggio 2021
ary75 pubblicato 19 maggio 2021

Buongiorno,

il 24/09/2019 ho partecipato ad un'asta e il giorno 29/02/2020 è stato effettuato il decreto di trasferimeno dell'immobile dove si evince che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ed è titolo esecutivo per il rilascio.

Naturalmente per il blocco degli sfratti dovuto alla pandemia sono in attesa di ricevere l'immobile acquistato.

Per la liberazione se ne deve occupare il mio avvocato o il delegato alla vendita?

L'avvocato ha inviato intanto una raccomandata per poter visionare l'immobile ma il precedente proprietario occupante dell'immobile non l'ha mai ritirata. Anche in questo caso, è un mio diritto poter visionare l'appartamento?

Inoltre, non avendo potuto richiedere la residenza sono tenuta a versare l'imu?

Il mio caso rientra nella proproga degli sfratti fino al 30/09/2021?

Mi potreste consigliare come andare avanti per non perdere altro tempo?

Grazie mille per l'attenzione

 

 

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2021

La risposta all’interrogativo formulato richiede lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari.

Il D.L. 31/12/2020, n. 183 all’art. 13, comma 13 ha limitato la proroga della sospensione dell’esecuzione dei “provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Orbene, poiché l’art. 586, comma secondo, c.p.c. prescrive che il decreto di trasferimento contiene l’ingiunzione rivolta al debitore di rilasciare l’immobile, riteniamo che la sospensione riguardi le esecuzioni intraprese, in forza del decreto di trasferimento, per eseguire coattivamente quella ingiunzione, sicché essa non si estende all’attuazione dell’ordine di liberazione, eventualmente adottato prima del decreto di trasferimento.

Ovviamente, posta questa premessa, siamo dell’avviso per cui resta parimenti sospesa anche l’attuazione dell’ordine di liberazione che dovesse essere emesso contestualmente al decreto di trasferimento (a meno che non si intenda patrocinare la tesi, pure sostenuta in dottrina e da taluna giurisprudenza - Tribunale, Verona, 13 maggio 2020; Trib. Bari, 24 luglio 2020 - che gli ordini di liberazione si attuano e non si eseguono, con la conseguenza che essi sono fuori dall’applicazione dell’art. 103 comma 6 d.l. 18/2020), poiché una diversa interpretazione della norma la priverebbe sostanzialmente di contenuto.

Va ancora osservato che per individuare il soggetto tenuto alla liberazione dell’immobile occorre procedere ad una lettura dell’ordinanza di vendita e verificare se vi sono prescrizioni specificatamente dettate per l’attuazione dell’ordine di liberazione. Detta ordinanza, infatti, costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, sicché le relative prescrizioni sono vincolanti (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).

Invero, se nulla venisse detto in proposito, riteniamo che della liberazione dell’immobile debba occuparsi la procedura esecutiva in applicazione della disciplina generale della vendita (art. 1476 e 1477 c.c.), non incompatibile con le peculiarità dell’esecuzione forzata, ed in particolare con quanto previsto dal novellato art. 560 c.p.c., a mente del quale, secondo l’orientamento prevalente, la liberazione del custode a cura della procedura è subordinata ad una specifica richiesta dell’aggiudicatario, la quale deve essere formulata nei tempi eventualmente indicati dall’ordinanza di vendita, e comunque non oltre il momento del deposito del decreto di trasferimento.

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