inexecutivis
pubblicato
05 luglio 2021
Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che verosimilmente con il reclamo si invoca l’applicazione della previsione di cui all’art. 54-ter introdotto dalla legge l. 24 aprile 2020, n. 27 nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Infatti questa norma dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.
L’art. 13, comma 14 del decreto “Mille proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale dell’esecutato, già prevista dall’art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27.
Segnaliamo, peraltro, che la proroga è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 22 gugno 2021, n. 128.
Su eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai tribunali di Rovigo e Barcellona Pozzo di Gotto.
Ciò premesso, osserviamo che la norma sospendere l’esecuzione, sicchè gli atti preliminari (ricorso per decreto ingiuntivo, notifica di titolo esecutivo e precetto) sono (ed erano) perfettamente regolari.