Blocco pignoramenti

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  • Ultimo messaggio 05 luglio 2021
Rodb pubblicato 01 luglio 2021

Buongiorno,

Volevo chiedere se il blocco dei pignoramenti che è appena scaduto, riguarda solo l'esecuzione del bene oppure tutti i passaggi intermedi, quindi precetto e decreto ingiuntivo.

Chiedo anche perchè il creditore ha presentato pochi giorni fa nuovo (ma identico) precetto, nonostante avesse già un pignoramento consolidato datato 03/12/20

Quindi il dubbio è che stia ripartendo da zero, magari perchè il pignoramento non è valido.

Qualcuno può aiutarmi?

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2021

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che verosimilmente con il reclamo si invoca l’applicazione della previsione di cui all’art. 54-ter introdotto dalla legge l. 24 aprile 2020, n. 27 nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Infatti questa norma dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

L’art. 13, comma 14 del decreto “Mille proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale dell’esecutato, già prevista dall’art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27.

Segnaliamo, peraltro, che la proroga è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 22 gugno 2021, n. 128.

Su eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai tribunali di Rovigo e Barcellona Pozzo di Gotto.

Ciò premesso, osserviamo che la norma sospendere l’esecuzione, sicchè gli atti preliminari (ricorso per decreto ingiuntivo, notifica di titolo esecutivo e precetto) sono (ed erano) perfettamente regolari.

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